Lo scorso 4 gennaio si è tenuta una riunione a cui hanno partecipato il Ministero dell’Istruzione, associazioni e sindacati per cerca di fare chiarezza sulla tanto discussa questione riguardante l’esclusione dei “diplomati magistrali” dalle graduatorie ad esaurimento. Tutto è scaturito dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2017, secondo la quale i diplomati magistrali prima del 2001/2002 non hanno diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Dopo questa decisione i diplomati magistrali si sono radunati, tramite varie associazioni, per protestare e sono stati effettuati diversi scioperi, tra i quali è da annoverare quello che si ci sarà domani 8 gennaio 2018, giorno di rientro a Scuola per i docenti.

Sulla questione è intervenuta anche la ministra Fedeli che ha cercato di minimizzare il polverone che si è alzato sul web, definendolo “allarmismo ingiustificato”. Infatti nella riunione tenutasi pochi giorni fa è stato specificato innanzitutto che nessuno perderà il posto di lavoro o la supplenza dell’anno scolastico in corso. Difatti l’anno scolastico in corso sarà salvaguardato per garantire la continuità didattica del docente e la serenità degli alunni.

Ecco a chi verrà applicata la sentenza

In secondo luogo i docenti che saranno esclusi dalle graduatorie ad esaurimento (prima fascia) potrebbero essere inseriti nelle graduatorie di istituto in seconda fascia, cosa non concessa negli scorsi anni, e far valere il punteggio acquisito negli ultimi anni.

La proposta è arrivata dai sindacati e dalle associazione e il Miur si è detto pronto ad ascoltare il parere dell’Avvocatura dello Stato sulla questione. Il Ministero ci ha tenuto, inoltre, a precisare che tale sentenza riguarda i diplomati magistrali (con titolo conseguito entro il 2001/2002) che però non erano inseriti nelle graduatorie permanenti nel momento in cui sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento (nel 2007).

Molti docenti, infatti negli ultimi tempi avevano fatto ricorso per ottenere lo stesso l’inserimento nelle Gae. Al contrario la sentenza non riguarda i diplomati magistrali che sono già di ruolo o iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che risultavano già iscritti nelle graduatorie permanenti al momento della trasformazione sopracitata.

Difatti questi ultimi hanno ottenuto l’idoneità in un concorso bandito per titoli ed esami oppure frequentato un corso predisposto dal Ministero dell’Istruzione allo scopo scopo di ottenere l’abilitazione per la scuola materna o l’idoneità per quella elementare.