Da poco più di una settimana, è stato firmato il contratto relativo alla mobilità docenti che regolerà i trasferimenti territoriali e professionali degli insegnanti per l’anno scolastico 2018/2019. Ricordiamo, a tal proposito, che è stato prorogato il CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente) dell’anno scolastico 2017/2018 che riservava il 30% dei posti disponibili alla mobilità interprovinciale, il 60% alla mobilità provinciale e il 10% ai passaggi di cattedra/ruolo. Dunque non tutti i docenti che richiederanno un trasferimento, che sia territoriale o professionale, riusciranno ad ottenerlo.
Soprattutto gli insegnanti che desiderano cambiare provincia si troveranno in difficoltà e solo con un punteggio molto alto riusciranno ad ottenere la mobilità. Infatti sono diverse le condizioni e i requisiti per poter richiedere i diversi trasferimenti. Bisogna specificare che l’insegnante, se possiede i requisiti esposti nella vigente normativa, potrà presentare anche più domande di trasferimento, sia territoriale che per passaggio di cattedra e/o di ruolo. Nel caso che il docente decida di chiedere più trasferimenti, però, il punteggio spettante per il movimento richiesto sarà diverso a seconda che si tratti di trasferimento o di mobilità professionale.
Ecco come saranno calcolate le varie esigenze familiari solo per la mobilità territoriale
Infatti le tabelle per la valutazione del punteggio sono diverse per quanto concerne la mobilità professionale e quella territoriale. Innanzitutto il punteggio per le esigenze familiari si valuta solo per la mobilità territoriale (provinciale o interprovinciale) e non per passaggi di ruolo.
Nel dettaglio la tabella A, allegata al CCNI, dispone che per quanto riguarda i trasferimenti territoriali saranno valutati in primis l’anzianità di servizio, in secondo luogo le esigenze familiari e infine i titoli generali. Invece nella tabella B, riguardante la mobilità professionale, è specificato che sarà valutata in primis l’anzianità di servizio e infine i titoli generali.
Ecco come viene valutato il punteggio delle esigenze di famiglia: sei punti spettano al docente per ricongiungimento al coniuge, oppure in caso di separazione per ricongiungimento ai figli o ai genitori; quattro punti spettano al docente, per ogni figlio di età inferiore ai sei anni; tre punti, invece, per ogni figlio che abbia superato i sei anni ma che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età oppure maggiorenne ma che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro; sei punti spettano per la cura dei figli tossicodipendenti o con problemi fisici, psichici o sensoriali.