I docenti precari e supplenti che hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato durante l'anno scolastico appena terminato, dal 30 giugno potranno fare domanda di disoccupazione richiedendo la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). Ovviamente chi ha terminato il proprio contratto prima del termine dell'anno scolastico può già farla. Ci sono alcune peculiarità sulle tempistiche per la domanda di disoccupazione da parte dei lavoratori del comparto scolastico proprio perché l'anno scolastico termina a giugno, per il resto i requisiti sono gli stessi di tutti gli altri settori.
Scadenza per domanda di Naspi da parte dei docenti supplenti e precari, requisiti
I precari docenti e Ata che hanno da poco smesso di lavorare o che hanno un contratto in scadenza al 30 giugno, come tutti i lavoratori possono fare domanda di disoccupazione entro 68 giorni dal termine del contratto. È necessario essere ufficialmente in stato di disoccupazione, essere stati licenziati o aver terminato il contratto di lavoro per poter presentare domanda di Naspi. Inoltre, il disoccupato deve possedere almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti all’evento della disoccupazione, ed almeno 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi prima dell'inizio dello stato di disoccupazione.
Questi criteri sono validi anche per il comparto Scuola.
Per evitare code al Centro per l'impiego, il personale scolastico con contratto di lavoro in scadenza al 30 giugno non dovrà recarsi presso gli uffici per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (necessaria per ottenere l'indennità di disoccupazione), basterà recarvisi entro 15 giorni.
La mancata presentazione entro questo termine non influisce, comunque, sul buon esito della Naspi. Poi il Centro per l’impiego dovrà convocare gli interessati entro ulteriori 90 giorni, nel caso siano ancora disoccupati.
Decorrenza pagamento e procedura online inoltro
La decorrenza del pagamento varia in base a quando si è fatta la domanda di Naspi.
Il pagamento spetta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data in cui è terminato il rapporto di lavoro, purché l'inoltro della Naspi venga fatta entro tale termine (cioè entro 8 giorni dall'inizio della disoccupazione), o altrimenti da quello successivo all'inoltro della domanda (se la ques'ultima è stata fatta entro i 68 giorni successivi, ma dopo i primi 8 giorni).
Per chi è in maternità, in malattia o infortunio decorre dall’ottavo giorno successivo dal termine di una di queste tipologie di assenze, purché la domanda sia stata presentata entro gli otto giorni, o altrimenti dal giorno dopo quello della presentazione della Naspi. Se si è tornati in servizio nel corso degli otto giorni dopo la cessazione il pagamento della Naspi non può essere sospeso ai sensi dell’art.
9 del d.lgs. n. 22/2015.
La domanda va fatta online e si può anche farla da soli, ma il Pin per le procedure Inps, per chi fa la procedura la prima volta o per chi ha solo il Pin ottenuto dopo la registrazione al portale dell'ente previdenziale, dev'essere dispositivo, cioè si deve richiedere l'intervento dell'Inps per convertirlo. Per prestazioni di natura economica il Pin dev'essere per forza di questa tipologia e per trasformare il Pin normale con cui si accede alla piattaforma Inps dopo essersi registrati, basta collegarsi alla funzione "Converti Pin" e seguire la procedura indicata.
In alternativa, si può fare domanda di Naspi usando l'ausilio del Contact center Inps chiamando al numero 803 164, in servizio gratuito da rete fissa o chiamando lo 06 164 164 da rete mobile o avvalendosi dell'ausilio di enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici a cui essi sono iscritti.