La Naspi è l’indennità unica per disoccupati erogata dall’Inps dietro richiesta da parte di chi ha perduto il lavoro. Si tratta della indennità di disoccupazione Inps che l’ultimo Governo Renzi ha introdotto nel sistema italiano. Una misura che, continuando ad essere un sostegno reddituale a chi perde involontariamente il lavoro, si prefigge il compito di ricollocare socialmente e lavorativamente i fruitori dell’indennità. Una misura di politica attiva del lavoro visto che nel meccanismo di erogazione e sviluppo della stessa, oltre all’Inps ed al disoccupato, mette dentro i Centri per l’Impiego e l’Anpal, l’Agenzia per le Politiche Attive sul Lavoro.

Proprio dall’Agenzia, che dipende direttamente dal Ministero del Lavoro, sopraggiunge una novità relativa alla Naspi ed alle sanzioni a cui sono soggetti i fruitori del benefit. Infatti la Naspi è strutturata in modo tale che chi la percepisce, deve sottoscrivere un contratto con l’Ufficio di Collocamento volto a ritrovare lavoro. E proprio dal cosiddetto patto di servizio possono nascere i problemi per il disoccupato.

La novità da parte dell’Agenzia

Con una recente nota, la n°. 7122 dell’11 giugno scorso, l’Anpal ha fornito le indicazioni operative relative ai provvedimenti di sanzione per chi tra i fruitori della Naspi, non hanno ottemperato all’obbligo di seguire le politiche attive di lavoro messe in atto dai Centri per l’Impiego.

Infatti la Naspi (ma anche la Dis Coll, la disoccupazione indennizzata per i collaboratori) prevede che il richiedente sottoscriva un patto di servizio con il centro per l’impiego e si renda pertanto disponibile a seguire percorsi e corsi di formazione atti a munirsi di ulteriori competenze che ne facilitino il reingresso nel mondo del lavoro.

Inoltre, sempre nel programma personalizzato che l’Ufficio di Collocamento mette in piedi per ciascun beneficiario della Naspi è prevista l’offerta di nuovi posti di lavoro per il fruitore dell’indennizzo. La mancata partecipazione ai corsi o la non accettazione di Offerte di lavoro, anche se congrue, possono portare alla decurtazione, alla sospensione o alla revoca del beneficio.

L’Anpal nella nota spiega che la procedura sanzionatoria deve essere avviata telematicamente da parte del Centri per l’Impiego che devono comunicare all’Agenzia, tramite posta elettronica certificata, il provvedimento sanzionatorio. La comunicazione va fatta anche all’Inps che per le sue competenze, dovrà provvedere a ridurre, sospendere o revocare la Naspi al trasgressore. Naturalmente della comunicazione avrà notizia anche il disoccupato “punito”.

Tra sussidio e politiche attive

La Naspi ricordiamo, può essere percepita per la metà delle settimane lavorate nel quadriennio precedente. La durata massima è pari a 2 anni (24 mesi) ed anche l’importo che si può percepire è in base alla media delle retribuzioni previdenziali degli ultimi 4 anni.

Il disoccupato deve aver perso il posto di lavoro involontariamente. In pratica, Naspi erogata in caso di licenziamento, a prescindere che sia licenziamento singolo o proveniente da accordi sindacali e licenziamenti collettivi o nel caso di dimissioni per giusta causa (il mancato pagamento degli stipendi per esempio). In sede di presentazione delle domande per la Naspi, bisogna sottoscrivere quel patto di cui parlavamo in precedenza e dare seguito al programma messo in atto, frequentando i corsi, rispondendo alle chiamate del collocamento ed accettando le eventuali proposte di lavoro sopraggiunte. In caso contrario, le sanzioni scatterebbero automaticamente. L’Anpal però, sempre nella nota, spiega anche che alle sanzioni è possibile fare opposizione. Infatti, si sottolinea come il disoccupato che ha subito la sanzione, avrà 30 giorni di tempo per presentare ricorso e memorie difensive presso il “Comitato per i Ricorsi di Condizionalità”.