Non solo le assunzioni nella Scuola dei docenti con almeno tre anni di servizio da precari sarebbe disciplinato dal Disegno di legge di Mario Pittoni, Presidente leghista della Commissione Istruzione del Senato. Le precedenze agli insegnanti precari storici della scuola sarebbero accordate anche negli incarichi di supplenza, andando a ridisegnare i meccanismi delle assegnazioni annuali e temporanee. E' quanto scrive il quotidiano economico Italia Oggi in vista delle immissioni in ruolo che saranno disposte dal ministero dell'Istruzione di Marco Bussetti, in attesa del via libera del Mef sulle 67 mila nuove stabilizzazioni nella scuola tra docenti e dipendenti Ata del 1° settembre 2018.
Particolare rilievo assume, all'interno del Ddl, la parte secondo la quale i docenti precari "triennalisti" avranno diritto all'assunzione di ruolo nell'anno successivo alla maturazione dei tre anni di precariato, anche nelle province o nelle regioni diverse da quella di appartenenza nel caso in cui le proprie graduatorie a tempo indeterminato siano esaurite e non sia previsto, per le stesse graduatorie, l'aggiornamento per l'anno successivo.
Assunzioni scuola 2018/2019, svolta graduatorie: precedenza ai supplenti di 36 mesi
Il Disegno di legge, già presentato a maggio (il numero S355) andrebbe, pertanto, a regolarizzare l'assunzione e gli incarichi a tempo determinato dei docenti precari della scuola di lungo corso.
Rispetto all'attuale disciplina del comma 131 della legge 107 del 2015, i docenti con almeno 36 mesi di contratti a tempo determinato sarebbero facilitati a continuare a lavorare nella scuola con la stabilizzazione o, quantomeno, con contratti di più lunga durata. Con la riforma della Buona scuola, invece, sarebbero impossibilitati a continuare ad insegnare allo scadere del termine, imposto, tra l'altro, dalla sentenza del Consiglio d'Europa.
Tuttavia, sulle assunzioni a tempo indeterminato, il Disegno di legge non dovrebbe stravolgere le attuali aspettative dei docenti in attesa di essere stabilizzati: infatti, i precari delle GaE con oltre 36 mesi di supplenza già si troverebbero nelle posizioni alte degli elenchi in attesa della stabilizzazione tramite lo scorrimento delle graduatorie.
Meccanismo, quest'ultimo, che sarà utilizzato anche nelle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2018/2019, assieme all'altro contingente di insegnanti proveniente dalle graduatorie di concorso del 2016. Maggiori ripercussioni nel breve e medio periodo sarebbero previste per i docenti che aspirino alle supplenze annuali e temporanee, appartenenti sia alle graduatorie ad esaurimento (GaE) che alle graduatorie di istituto.
Supplenze docenti 2018/2019: assegnazioni scuole e novità per GaE e graduatorie istituto
Infatti, il Ddl Pittoni andrebbe ad accordare la precedenza ai docenti che prestano supplenze nella scuola da almeno 36 mesi con contratti a tempo determinato. Tale precedenza si concretizzerebbe in primo luogo negli incarichi di supplenza annuale fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello di assunzione.
Pertanto, gli uffici scolastici, nelle attribuzioni delle supplenze, procederebbero con lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, dando la precedenza ai docenti "triennalisti". Ulteriore precedenza sarebbe prevista anche per le supplenze temporanee nelle province di appartenenza: in questo ambito si darebbe seguito ad una prassi già seguita dai dirigenti scolastici di assegnare gli incarichi di supplenza ai docenti che siano inseriti nella prima fascia delle graduatorie di istituto. Tuttavia, in questo caso, sorgerebbe un'ulteriore novità: infatti, il provvedimento assegnerebbe la precedenza "senza limitazioni di scelta delle scuole". Il che equivale a dire che i docenti potranno sperare di essere assegnati alle scuole dell'intera provincia di appartenenza.