Nella giornata di ieri, 7 novembre 2018, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso contemporaneamente tre sentenze in ambito giuslavoristico che vanno ad incidere notevolmente su un aspetto fondamentale di ogni rapporto di lavoro: le ferie. Nello specifico l'alta Corte europea ha delineato il perimetro giuridico - legale della fruizione dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute. Infatti, con le sentenze C- 619/16 e C-684/16, la Corte ha stabilito che una volta cessato il rapporto di lavoro il lavoratore non avrebbe più diritto a percepire l'indennità sostitutiva.
Mentre con la sentenza C- 596/16 i Giudici europei hanno chiarito che tale indennità, se non percepita a causa del decesso del lavoratore, è trasmissibile ai suoi eredi.
L'obbligo al godimento delle ferie
Le prime due sentenze succitate riguardano la stessa vicenda. Questa riguardava un lavoratore di nazionalità tedesca che, al termine del rapporto di lavoro, si sarebbe visto rifiutare la richiesta di liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute dal datore di lavoro. L'imprenditore avrebbe giustificato il diniego affermando che, in precedenza, aveva più volte sollecitato il lavoratore a usufruire delle ferie residue anche in periodi di tempo non contigui tra loro. Da parte sua, il lavoratore decide di utilizzare solo due giorni di quel periodo.
Periodo che, tra l'altro, coincideva con quello minimo stabilito dalla legge e corrispondente a quattro settimane. in base alla normativa in vigore a livello europeo il periodo minimo legale di ferie non può essere mai monetizzato a meno che non si ponga fine al rapporto di lavoro. Questo almeno fino a ieri. Infatti, dopo la conclusione del rapporto di lavoro, il dipendente tedesco fa causa all'azienda che non gli ha rimborsato l'indennità sostitutiva.
I guidici di merito rimandano la questione alla Corte di Giustizia europea.
Questa chiarisce che, in base al diritto dell'Unione, non si può mai rinunciare al godimento delle ferie e il relativo diritto non è mai monetizzabile se non nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. Ma, ciò che più conta, secondo i giudici europei tale diritto si estingue solo nel caso in cui il lavoratore sia stato adeguatamente informato dal datore di lavoro del diritto al godimento delle ferie e sia stato posto in condizione di usufruirne in tempo utile prima della cessazione del rapporto lavorativo.
Secondo la Corte europea la prassi invalsa in molti Stati dell'Unione in base alla quale i lavoratori decidono di non fruire delle ferie per avere uno stipendio più alto è del tutto contraria all'istituto delle ferie così come regolato dal diritto della Ue. Questo perché, come indica la Corte, l'obiettivo dell'istituto è quello di garantire un riposo effettivo al lavoratore per salvaguardare, nello stesso tempo, la sua salute psico-fisica e la sua sicurezza. Infine, la Corte Ue chiarisce che tali principi si applicano sia nella Pubblica Amministrazione che nei rapporti di lavoro privati.
La trasmissibilità dell'indennità in caso di decesso
Come accennato sopra, con la terza sentenza la Corte di Giustizia dell'Ue ha chiarito che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è trasmissibile agli eredi del lavoratore defunto.
Anche in questo caso la vicenda che ha dato adito all'emissione della sentenza da parte dei giudici europei riguarda i mariti defunti di due donne tedesche che erano stati alle dipendenze di un'azienda a Wuppertal, città della Renania - Vestfalia. Questi, prima del loro decesso, non avevano goduto delle ferie loro spettanti. E, nel caso specifico, il diritto tedesco non riconosceva il diritto degli eredi a richiedere un'indennità finanziaria per i periodi feriali non goduti. Di conseguenza, i giudici europei non hanno fatto altro che ribadire un concetto fondamentale: quando nasce un contrasto tra il diritto nazionale di un Paese membro e il diritto dell'Unione europea è quest'ultimo a prevalere.
Di conseguenza, la Corte avrebbe ribadito che è diritto delle vedove dei lavoratori appellarsi al diritto della Ue nei confronti del datore di lavoro. La Corte di Giustizia Ue ha quindi stabilito che venisse riconosciuta alle due donne un'indennità finanziaria adeguata e stabilito il principio, valido su tutto il territorio dell'Unione, della trasmissibilità agli eredi del diritto all'indennità sostitutiva.