Al via le verifiche del fisco sui pensionati che hanno deciso di dare seguito ai nuovi assegni anticipati tramite la quota 100. La misura che permette di accedere all'Inps con almeno 62 anni di età e con 38 anni di contribuzione non prevede alcuna penalizzazione, ma è legata al vincolo della non cumulabilità con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo. Chi ha deciso di approfittare dell'occasione per dare seguito al nuovo provvedimento di flessibilità previdenziale dovrà quindi fare attenzione a non vanificare il meccanismo di prepensionamento.
Il punto è da considerare con attenzione. Infatti, sebbene l'incumulabilità non è per sempre, di fatto rende molto difficile ipotizzare un successivo reinserimento lavorativo. Oltre a ciò, non consente di effettuare ulteriori versamenti previdenziali, di fatto bloccando l'importo dell'assegno se non per gli ordinari adeguamenti all'inflazione.
Pensioni anticipate e Quota 100: la verifica dell'Agenzia delle Entrate
Stante la situazione, la verifica sull'eventuale presenza di redditi non cumulabili con la nuova quota 100 spetterà all'Agenzia delle Entrate. Dall'Ade si è già al lavoro sul punto, come sottolineano diversi organi di stampa. Da considerare che l'unico reddito da lavoro alternativo concesso ai quotisti riguarda il lavoro autonomo occasionale, attraverso il quale si possono percepire al massimo 5 mila euro l'anno.
La regola della incompatibilità tra la pensione ed altri redditi da lavoro è da considerarsi vincolante fino al raggiungimento dei 67 anni di età, ovvero l'attuale parametro anagrafico per la maturazione dell'assegno di vecchiaia.
Le regole da seguire e la caccia ai furbi
Per coloro che dovessero cambiare idea e decidessero comunque di dare seguito ad un'attività lavorativa incompatibile con la quota 100, l'Inps ha messo a disposizione un apposito modello di denuncia.
All'interno vanno indicati tutti i redditi non cumulabili con la nuova misura. Sono da considerarsi anche gli eventuali redditi da lavoro maturati in attività svolte all'estero. Sono invece escluse dal computo le indennità degli amministratori locali, tutti i redditi derivanti da attività socialmente utili o gli altri indennizzi (ad esempio per la cessazione di un'attività commerciale).
Anche l'Istituto pubblico di previdenza potrà effettuare tutte le verifiche del caso, in particolare grazie all'incrocio delle banche dati disponibili nella pubblica amministrazione. In caso di esito positivo nei controlli prenderà forma la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di riferimento nel quale sono stati prodotti redditi da lavoro. Di fatto, l'assegno pensionistico verrà messo in stand by da parte dell'Inps.