Con l'arrivo del nuovo contratto integrativo per la mobilità dei docenti della scuola permane il vincolo di tre anni rispetto alla sede di prima assegnazione. Potrebbe essere andata bene ai soli docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, ma limitatamente all'anno di prova. Non c'è stato l'abbassamento a un anno per tutti gli altri docenti che, pertanto, avranno ancora l'obbligo di rimanere nella stessa sede per tutto il triennio. Va peggio agli insegnanti di sostegno, per i quali rimane il vincolo di cinque anni. Peraltro, quando il nuovo contratto sulla mobilità andrà a regime, tutti i passaggi dai posti di sostegno a quelli dell'insegnamento comuni saranno permessi solo nell'ordine del 50% dei posti disponibili.

Scuola, nuovo contratto mobilità: i trasferimenti dei docenti solo dopo il vincolo dei tre anni

Dal nuovo contratto sulla mobilità della Scuola, siglato dai sindacati Cgil, Uil ,Gilda Umams, e Snals e non firmato dalla Cisl, i docenti immessi in ruolo negli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 potranno partecipare ai trasferimenti. Il vincolo di permanenza di tre anni rimane alla sede di prima assegnazione. Ciò non implica, pertanto, l'assunzione della titolarità. Gli altri docenti saranno obbligati a permanere nella stessa sede per tre anni. Rimane dunque inalterato il vincolo triennale, pur essendo stato ridotto negli ultimi tempi dai 5 anni. Tuttavia, la situazione dei docenti del sostegno si fa peggiorativa.

Infatti, si dimezzano le possibilità di passaggio degli insegnanti di sostegno ai posti di insegnamento comune.

Scuola, docenti di sostegno e mobilità verso i posti comuni di insegnamento

Gli insegnanti del sostegno, nel nuovo contratto integrativo sulla mobilità nelle scuole, vedono peggiorare la propria situazione da due punti di vista.

Innanzitutto non hanno ottenuto la riduzione degli anni di mobilità nel passaggio dall'assunzione della titolarità sul sostegno all'insegnamento comune. Servono, come avveniva in precedenza, cinque anni dall'assunzione per poter fare domanda di mobilità verso le cattedre di insegnamento. I trasferimenti, peraltro, rientrano nella mobilità di seconda fascia, ovvero quella relativa ai movimenti all'interno della stessa provincia.

La regola esclude, dunque, i docenti del sostegno dai movimenti all'interno dello stesso comune. Nell'ordine delle operazioni di mobilità, le domande dei docenti del sostegno vengono prese in esame successivamente ai movimenti dei docenti che si muovono da posti comuni di insegnamento ad altri posti comuni.

Contratto docenti sostegno: ridotte le possibilità di mobilità verso altre scuole

Il secondo aspetto del nuovo contratto sulla mobilità della scuola che va a peggiorare la situazione dei docenti di sostegno riguarda i posti disponibili. Infatti, i movimenti dei docenti di sostegno verso le cattedre di insegnamento comune potranno avvenire nel limite, in riduzione, fino al 50% dei posti disponibili nel momento in cui il nuovo contratto andrà a pieno regime.

Infatti, per l'anno scolastico 2022-2023, i movimenti dei docenti del sostegno verso l'insegnamento comune saranno possibili sul 100% dei posti disponibili; sul 75% dei posti disponibili per l'anno successivo; infine sul 50% dei posti disponibili per l'anno scolastico 2024-2025. Nell'ordine delle pratiche, quelle della mobilità dei docenti del sostegno verso i posti comuni di insegnamento nelle scuole saranno prese in esame solo dopo aver espletato i passaggi d'ufficio e quelli a domanda e dalle scuole che hanno rettificato l'assetto di competenza territoriale. In questo scenario, pertanto, l'esito positivo del passaggio dal sostegno verso la cattedra di insegnamento comune diventerà sempre più improbabile.