Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una novità destinata a incidere concretamente sulla vita di migliaia di lavoratori: un pacchetto di 10 ore annue aggiuntive di permessi retribuiti per affrontare cure, esami e terapie senza perdere reddito né contributi. La misura è stata introdotta dalla legge n. 106/2025 e resa operativa dall’Inps con la circolare n. 152 del 29 dicembre 2025, che ne chiarisce criteri, modalità di utilizzo e copertura economica. L’obiettivo è rafforzare il diritto alla salute, evitando che chi convive con patologie gravi o croniche sia costretto a sacrificare ferie o altre tutele contrattuali per sottoporsi alle cure necessarie.

A chi spettano le nuove 10 ore di permessi

Il nuovo diritto si aggiunge alle tutele già previste dai contratti collettivi. Il beneficio riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato. Possono accedere alle ore aggiuntive:

  • I lavoratori affetti da patologie oncologiche;
  • Chi soffre di malattie croniche o invalidanti;
  • I genitori di figli minorenni con le stesse condizioni sanitarie.

Condizione indispensabile è il riconoscimento Inps di un’invalidità civile pari o superiore al 74%, riferita al lavoratore o al figlio assistito.

Permessi autonomi per ciascun genitore

La legge introduce un principio chiaro: le ore sono cumulative e personali. In pratica: il lavoratore ha diritto a 10 ore per sé e spettano ulteriori 10 ore per ogni figlio minorenne con patologie riconosciute.

Il monte ore non si riduce se anche l’altro genitore utilizza permessi analoghi: ogni genitore lavoratore mantiene il proprio diritto individuale.

Chi resta escluso dalla misura

La misura non si applica a tutte le categorie. Sono esclusi i lavoratori autonomi e, in generale, chi non ha un rapporto di lavoro attivo al momento della richiesta del permesso.

Quali prestazioni sanitarie danno diritto alle ore

I permessi possono essere utilizzati solo per attività sanitarie documentate, tra cui:

  • Visite mediche e controlli specialistici;
  • Esami diagnostici e strumentali, come Tac, risonanze;
  • Analisi di laboratorio;
  • Terapie periodiche come chemioterapia, radioterapia e dialisi.

È richiesta una prescrizione medica, rilasciata dal medico di base o dallo specialista.

Quanto vale il permesso e come si richiede

Per ogni ora di assenza riconosciuta spetta un’indennità pari al 66,66% della retribuzione oraria, calcolata sulla base della retribuzione media giornaliera prevista dal contratto.

  • Nel settore privato: l’importo viene anticipato dal datore di lavoro in busta paga e poi recuperato tramite conguaglio con l’Inps;
  • Nel settore pubblico: il pagamento è effettuato direttamente dall’amministrazione.

Dal 2026 il lavoratore deve presentare richiesta al datore di lavoro dichiarando i seguenti dati:

  • Il possesso dell’invalidità civile almeno al 74%;
  • L’esistenza della prescrizione medica.

Le ore sono utilizzabili solo per unità intere e non frazionabili. Dopo la visita o la terapia, va consegnata l’attestazione della struttura sanitaria. Per i figli minorenni, il requisito dell’invalidità si considera automaticamente soddisfatto se il minore percepisce già l’indennità di frequenza.