I formatori già operativi prima del 6 marzo 2013 possono continuare a svolgere attività di docenza teorica e pratica anche in assenza del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Lo ha chiarito l'Associazione italiana datoriale attività lavorative (Assidal), specificando che questa possibilità è strettamente vincolata al rispetto degli obblighi di aggiornamento e alla presenza dei requisiti previsti dalla clausola di salvaguardia contenuta nel decreto interministeriale di riferimento.
Questa importante precisazione giunge attraverso una circolare elaborata dall'associazione, basata sul parere del proprio Comitato tecnico scientifico (Cts).
La necessità di tale chiarimento è emersa a seguito dei numerosi quesiti pervenuti dopo l'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La circolare fa esplicito riferimento all'articolo 1, comma 6, del decreto interministeriale 6 marzo 2013, normativa che ha introdotto la specifica clausola di salvaguardia per i professionisti già attivi prima di tale data.
Requisiti specifici e obblighi di aggiornamento per i formatori esperti
Il Cts ha evidenziato che il formatore può proseguire la propria attività a condizione che mantenga il possesso di almeno uno dei criteri stabiliti e rispetti l'obbligo dell'aggiornamento triennale, conseguito regolarmente nel tempo. Per quanto concerne i moduli pratici dei corsi di abilitazione alla conduzione delle attrezzature di lavoro, è indispensabile possedere congiuntamente i requisiti previsti dal D.M.
6 marzo 2013 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e una documentata esperienza professionale pratica di almeno tre anni nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature specifiche.
Giuseppe Ciarcelluto, presidente di Assidal, ha sottolineato che la clausola di salvaguardia è stata introdotta con l'obiettivo di tutelare il prezioso patrimonio di competenze maturato da professionisti con consolidata esperienza sul campo. Ha tuttavia precisato che si tratta di una deroga strettamente limitata ai soggetti già operativi prima dell'entrata in vigore del decreto del 2013. Rimane, inoltre, fermo l'obbligo di dimostrare nel tempo sia il possesso dei requisiti richiesti sia gli aggiornamenti professionali necessari.
Il quadro normativo e la professione del formatore in sicurezza
La figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro è dettagliatamente definita dal decreto interministeriale 6 marzo 2013. Tale normativa stabilisce i criteri minimi necessari per svolgere con competenza attività di docenza nei corsi di formazione rivolti ai lavoratori. Tra i requisiti standard figurano il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, specifiche competenze tecniche e l'obbligo di un aggiornamento professionale periodico. La clausola di salvaguardia rappresenta un'eccezione mirata per i formatori già attivi prima del 2013, a patto che siano rispettati scrupolosamente gli altri criteri e gli obblighi di aggiornamento previsti.
Per i moduli pratici, come già menzionato, il formatore deve comprovare almeno tre anni di esperienza professionale pratica nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro, in conformità con la normativa vigente. Questi requisiti sono considerati fondamentali per assicurare la massima qualità e la sicurezza delle attività formative erogate nel settore.