Le separazioni ed i divorzi negli ultimi anni hanno raggiunto cifre da record. Un esempio fra tutti è il dato raggiunto a Livorno. In base al 15° censimento del 27 settembre 2012 del comune di Livorno, la percentuale dei divorzi e delle separazioni ha raggiunto rispettivamente la cifra del 246% e 117% in più rispetto al 1991. Il Legislatore ha deciso, quindi, di emanare un decreto legge, il n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 10 novembre 2014, che disciplinasse fra le altre cose, gli accordi in materia di separazione e divorzio consensuale.

Cosa prevede il decreto legge

La normativa prevede due vie per poter procedere alla separazione ed al divorzio consensuali. L'una tramite la negoziazione assistita, l'altra, dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune competente.

Negoziazione assistita

La prima soluzione prevede la presenza necessaria di uno o più avvocati ed un procedimento ad hoc a seconda che si tratti del caso in cui siamo in presenza di figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti, portatori di handicap grave o incapaci. In questo caso, l'accordo, nel quale viene menzionato l'esperimento del tentativo di conciliazione, deve essere inviato al Procuratore della Repubblica entro dieci giorni, il quale, se ritiene che l'accordo tuteli gli interessi dei figli, lo autorizza.

Al contrario, se il Procuratore della Repubblica non ritiene che l'accordo risponda agli interessi dei figli, entro cinque giorni, trasmette l'accordo al Presidente del Tribunale, che fissa la comparizione delle parti entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui non ci siano figli minori o ci siano, ma questi siano maggiorenni economicamente autosufficienti e capaci in ogni senso, l'accordo siglato dalle parti viene trasmesso al Procuratore della Repubblica, che, qualora ne ravveda la regolarità, comunica il nulla osta all'avvocato.

L'avvocato incaricato deve, pena una sanzione amministrativa pecuniaria di non poca rilevanza, si può infatti arrivare ad un sanzione massima di 10.000,00 euro, inviare nel termine di dieci giorni l'atto all'ufficio dello stato civile del comune competente.

Domanda presso l'ufficio dello stato civile

Nella seconda via scelta dal Legislatore, i coniugi presentano la domanda di separazione o di divorzio dinanzi all'ufficiale dello stato civile, del comune competente.

I presupposti per la presentazione della domanda di separazione o divorzio riguardano la prole ed il patrimonio. Non devono, infatti, esserci figli minori. Se sono nati figli dal matrimonio ed al momento della domanda sono maggiorenni, tale disposizione non si applica se questi sono incapaci, portatori di handicap grave o non siano economicamente autosufficienti. Inoltre, l'accordo, non deve contenere clausole relative a trasferimenti patrimoniali. Una volta che saranno esperite le verifiche necessarie da parte dell'ufficiale dello stato civile, i coniugi si recheranno in comune per formalizzare l'accordo attraverso la sua sottoscrizione. In questo momento di formalizzazione si procede al pagamento del diritto fisso, che in questo momento, è di 16,00 euro, da versare nelle casse della Tesoreria del comune.

I coniugi torneranno in comune passati trenta giorni, per confermare la loro volontà. La data della separazione o del divorzio sarà quella della data in cui è avvenuta la sottoscrizione dell'accordo. Data dalla quale inizieranno a decorrere gli effetti della separazione o del divorzio.