Dopo la proposta dell'ex parlamentare Pierluigi Castagnetti e la discussione in ambito politico sulla opportunità di rinviare lo svolgimento del referendum costituzionale, la tenuta o meno della consultazione referendaria, che il decreto del presidente della Repubblica emanato lo scorso 27 settembre fissa per il prossimo 4 dicembre, è legata agli esiti dei due ricorsi giurisprudenziali ancora pendenti che decideranno in modo definitivo in merito alla tenuta e alla data del referendum stesso.

I tempi dei ricorsi al momento non sono certi - anche perché non vincolati da norme - ma, per ovvie ragioni di opportunità, la decisione del giudice della prima sezione del Tribunale civile di Milano, Loreta Dorigo, arriverà entro il 4 dicembre, data in cui ad oggi gli elettori sono chiamati ad esprimersi su una complessa riforma costituzionale.

Attesa per la sentenza sui ricorsi pendenti

La pronuncia del tribunale di Milano sui due ricorsi pendenti, sulla base delle dichiarazioni del magistrato competente, non sarà espressa prima di dieci giorni. I quesiti, infatti, necessitano ancora diverso tempo per l’analisi e la valutazione e bisognerà pazientare per conoscere l’esito dei ricorsi per sospetta incostituzionalità presentati, il primo, da un gruppo di avvocati (Tano e altri) e già discusso il 20 ottobre scorso e, il secondo, firmato dall'ex presidente della Consulta, Valerio Onida, con la professoressa Barbara Randazzo, che è stato trattato in udienza giovedì scorso, ascoltando sia i ricorrenti sia l’Avvocatura dello Stato.

Entrambi i ricorsi chiedono alla Corte Costituzionale di esprimersi sulla legittimità costituzionale di una legge istitutiva del referendum approvativo che non dispone una articolazione dettagliata dei singoli quesiti.

Il ricorso del Professor Onida esplicita una violazione della libertà di voto, dettata dalla Carta Costituzionale, in quanto un generico elettore potrebbe essere a favore di una parte delle modifiche proposte ma contrario ad altre. La legge sottoposta a referendum, sostiene Onida, viola il disposto secondo il quale per leggi di modifica costituzionale, nel quesito referendario vanno esplicitati gli articoli della Carta sottoposti a modifica (legge 352 del 1970 istitutiva del referendum).

Le decisioni e i possibili tempi

Intanto è da osservare che i due ricorsi non son stati riuniti in quanto presentano qualche elemento di diversità. Inoltre, indipendentemente dalla decisione che sarà presa in prima istanza, chi perde avrà la possibilità di depositare un reclamo per il successivo giudizio di appello. Al momento il giudice ha tre possibilità: accogliere le richieste, respingerle o prendere una decisione non definitiva, come quella di chiedere ai ricorrenti di citare nel ricorso anche i comitati referendari.