Chiunque debba sottoporsi ad un qualsiasi trattamento medico chirurgico deve dare il cosiddetto "consenso informato". Esso è espressione della libertà di autodeterminazione del singolo che ha il diritto di rifiutare le cure, salvo i casi di trattamenti obbligatori. Di conseguenza, funge da atto di volontà, costituendo un presupposto imprescindibile di liceità del trattamento medesimo. Il consenso deve essere personale, esplicito, specifico, non presunto, informato, ed è sempre revocabile e attuabile, poiché deve esser dato al momento dell’inizio dell’intervento.

La prova del consenso viene fornita mediante la sottoscrizione di moduli prestampati che sono ampiamente diffusi nella prassi ospedaliera. La giurisprudenza ritiene che tale sottoscrizione non esoneri affatto il medico dal fornire al paziente le dovute informazioni verbali in termini comprensibili. Tale principio di diritto è stato affermato anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha statuito che il sanitario non è esonerato da responsabilità, ove faccia firmare un modulo che contiene delle indicazioni generiche, e da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente abbia compreso in modo esaustivo le terapie cui deve sottoporsi.

Requisiti di validità del consenso informato

Protagonista della decisione della Corte di Cassazione è stata una donna che si era sottoposta ad un intervento oculistico di cheratotomia radiale. Il chirurgo, prima dell’intervento, le aveva sottoposto un depliant da lui stesso compilato sui rischi di quel tipo di operazione, che però non diceva nulla sulla possibile regressione della vista. Dopo l’intervento, la donna aveva avuto un peggioramento delle condizioni visive. La vista, infatti, era scesa di circa 2/10 su entrambi gli occhi, e ciò le aveva procurato un’invalidità permanente del 60%. La paziente, quindi, ha deciso di citare in giudizio il medico, sostenendo che se avesse saputo a cosa sarebbe potuta andare incontro, non avrebbe mai affrontato l'intervento.

Il Tribunale ha però respinto il suo ricorso, mentre la Corte d’Appello le ha solo in parte dato ragione. Il giudizio è finito in Corte di Cassazione dove i giudici, con la sentenza n.2177 del 4.2.2016, hanno fatto alcune precisazioni.

La Cassazione si pronuncia sulla corretta informazione

Gli Ermellini hanno precisato che l'informazione preventiva che il medico deve fornire, deve essere adeguata anche al livello culturale del paziente, in modo tale che egli abbia un'effettiva conoscenza dei rischi legati all'operazione. Ne consegue, inoltre, che il fatto che il paziente si fosse già in precedenza sottoposto alla stessa operazione, non presuppone che egli fosse al corrente di eventuali complicazioni.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno rilevato che la violazione dell’obbligo del consenso informato è fonte autonoma di responsabilità a prescindere dall’esecuzione corretta o meno della prestazione sanitaria.

La Corte di Cassazione ha sostenuto che grava sullo stesso paziente la prova della violazione del dovere di informazione, e dunque della condotta illecita integrante il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria. La Suprema Corte ha dunque disposto il rinvio ai giudici dell’appello che, alla luce di tali considerazioni, dovranno verificare la prova della sussistenza di un effettivo consenso informato in capo alla paziente, che in questo modo avrebbe certamente rifiutato l’intervento. Per info di diritto, potete premere il tasto "segui" accanto al nome dell'autore dell'articolo.