Il presidente federale Giovanni Malagò ha commentato con decisa chiarezza il parere espresso dal Collegio di Garanzia del CONI in merito alla sua eleggibilità alla presidenza della FIGC. Malagò ha definito il pronunciamento “molto chiaro”, sottolineando con fermezza che “non ci sono problemi di candidabilità a livello sportivo e che non hanno una diretta competenza”. Il presidente ha aggiunto di aver accolto con favore il fatto che il Collegio abbia espresso “assoluta convinzione sulla candidabilità”, ribadendo che chiunque fosse esperto della materia era già consapevole che il Collegio non rappresentava l’interlocutore competente per tale questione.

Il Contesto del Parere del Collegio

La richiesta di parere al Collegio di Garanzia del CONI era stata avanzata dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. L'obiettivo era valutare l'applicazione del cosiddetto principio di “pantouflage” e la conseguente presunta ineleggibilità di Malagò alla guida della FIGC. Il Collegio, tuttavia, ha ritenuto che la verifica preliminare in questione esulasse dalla sua competenza diretta. Ha quindi rimandato eventuali ulteriori valutazioni ad altri organismi preposti, come l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), delineando chiaramente i limiti della propria giurisdizione.

Le Implicazioni per la Corsa Elettorale FIGC

Questo pronunciamento assume un ruolo cruciale nel definire il quadro della corsa elettorale per la presidenza della FIGC, la cui votazione è fissata per il 22 giugno.

La conferma della regolarità della candidatura di Giovanni Malagò sul piano strettamente sportivo rafforza in modo significativo la sua posizione. Tale rafforzamento è ulteriormente accentuato dal sostegno già espresso da diverse e influenti componenti federali, contribuendo a delineare un panorama più chiaro in vista dell'importante appuntamento elettorale.

Dettagli sulla Pronuncia e le Competenze

Il Collegio di Garanzia del CONI ha affermato esplicitamente che “una pronuncia avente ad oggetto tale verifica preliminare parrebbe esorbitare dalla competenza del Collegio”. Ha inoltre precisato che la valutazione di profili di candidabilità non previsti in modo specifico dallo Statuto FIGC potrebbe effettivamente spettare all'ANAC.

È stato altresì ribadito che i requisiti rilevanti ai fini dell'ordinamento sportivo, in particolare quelli stabiliti dall'articolo 29 dello Statuto FIGC – approvato dalla Giunta Nazionale del CONI – non risultano in alcun modo in discussione nel caso specifico, confermando la validità dei presupposti per la candidatura.