Il 16 giugno 2015 è scaduto il termine per pagare la prima rata di acconto di Imu e Tasi dovuto per l'anno 2015 dai possessori d'immobili; in questo periodo di ristrettezza economica non tutti i contribuenti sono riusciti a pagare quanto di loro competenza negli ordinari termini di scadenza stabiliti dalla normativa. Fino a un po' di anni fa ai ritardatari non restava altra scelta che quella di attendere la richiesta del pagamento di quanto non versato maggiorato delle sanzioni del 30% e dei relativi interessi legali. Con l'entrata in vigore dell'articolo 13 del D.lgs. n.472 del 1997, è ora a disposizione dei contribuenti il cosiddetto ravvedimento operoso che permette a tutti coloro che non hanno versato le imposte nei termini, di regolarizzare spontaneamente la loro posizione pagando delle sanzioni ridotte.

Come utilizzare il ravvedimento operoso per il tardivo versamento di Imu e Tasi 2015

Il ravvedimento operoso può essere utilizzato per regolarizzare anche il tardivo versamento dell'imu e della tasi dovuta per il 2015 e l'importo delle sanzioni ridotte applicabili, varia in ragione dei giorni di ritardo con i quali si versa il tributo omesso.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità per l'anno 2015, l'istituto del ravvedimento operoso è stato oggetto di modifiche riguardo le tempistiche dei versamenti, per le quali è possibile usufruire di differenti modalità di applicazione delle sanzioni ridotte:

  • Ravvedimento sprint: consente di versare imu e tasi entro il termine di 14 giorni dalla scadenza del 16 giugno 2015 con una sanzione giornaliera dello 0,20% più interessi legali (attualmente il tasso è dello 0,5% annuale).
  • Ravvedimento breve: dal 15° giorno al 30° giorno di ritardo è prevista la sanzione del 3% più interessi
  • Ravvedimento medio: dal 31° giorno al 90° giorno di ritardo la sanzione aumenta al 3,33% più interessi
  • Ravvedimento lungo: per chi versa dopo il 90° giorno ma entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si è commessa la violazione (30 giugno 2016 nel caso di imu e tasi) la sanzione è del 3,75% oltre ai consueti interessi legali.

Come versare l'importo dovuto per imu e tasi in ritardo

Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere versato con il modello F24:

  • indicando il codice del comune dove sono ubicati gli immobili e l'anno di riferimento (2015)
  • barrando la casella acconto e la casella ravvedimento
  • riportando l'importo dovuto maggiorato delle sanzioni e degli interessi cumulativamente

Restano invece inalterati i codici tributo per il pagamento di imu e tasi utilizzati per pagare l'acconto entro il termine ordinario del 16 giugno 2015.