Ci sono delle circostanze in cui le agevolazioni concesse gentilmente al cittadino vengono sacrificate e annullate dalla cattiva amministrazione e organizzazione degli enti locali.Specialmente quando si tratta di benefici fiscali, l’inefficienza della PA rischia di fare ancora di più una brutta figura: è ciò che è successo ad un Comune che si è visto rigettare dalla Corte di Cassazione le motivazioni addotte a sostegno della sua tesi, con una sentenza emessa il 1 ottobre 2015, ord. n.19684. Lo stesso infatti rischiava di far perdere quel beneficio fiscale che spetta a tutti coloro che, acquistando una prima casa, trasferiscono la propria residenza nel luogo ove ubicato l’immobile.

Il beneficio fiscale in questione consiste nel risparmiare un po’ di soldi sul pagamento dell’imposta di registro, che da un aliquota del 9% passa ad un aliquota del 2% o, che nel in caso di vendita soggetta ad IVA, consente l’applicazione dell’aliquota del 4%.

Bonus perso per via dell’inerzia del Comune nel rispondere alla sua richiesta di trasferimento della residenza

Protagonista della vicenda è un contribuente il quale non era residente nel Comune dove aveva acquistato la sua prima casa, così per beneficiare del agevolazione fiscale "prima casa" provvede innanzitutto a dichiarare la sua volontà di trasferire ivi la residenza entro i 18 mesi dal rogito, poi redige materialmente tale istanza di trasferimento della residenza e la spedisce al Comune che avrebbe dovuto concederla o negargliela.

Il Comune però si scorda del tutto di rispondere. Intanto passano i 18 mesi e il contribuente invia una seconda missiva, questa volta per sollecitare l’intervento comunale nell’accogliere la sua richiesta.

Come se non bastasse lo stesso contribuente si vede notificare avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, che riteneva omessa la prima comunicazione da lui effettuata entro i 18 mesi.

L'Agenzia della Entrate aveva considerato solo la seconda lettera, cosi' che non solo ne dichiarava l'invalidità perchè la considerava presentata oltre il termine di 18 mesi, ma anche negava al contribuente la possibilità di accedere al bonus "prima casa". Contro l’avviso di liquidazione il contribuente propone quindi ricorso in Commissione Tributaria Provinciale prima e Regionale dopo, non essendo rassegnato al fatto di esser decaduto dall’agevolazione prima casa e di dover pagare quindi maggiori imposte.

Contro il rigetto del ricorso da parte della Commissione Tributaria Regionale, il contribuente si rivolge ai giudici di legittimità.

La Cassazione considera tempestivo il trasferimento di residenza del contribuente

Gli ermellini, sulla scorta di precedenti giurisprudenziali ormai consolidati, accolgono le doglianze del contribuente. Gli stessi ritengono che ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale bonus prima casa vale la data della richiesta del cambio di residenza (entro 18 mesi dal rogito) e non la data in cui la nuova residenza è concessa. L’excursus dei giudici della Corte di Cassazione si basa su ciò che il Comune avrebbe dovuto fare e non ha fatto per negare formalmente il beneficio fiscale al contribuente: respingere la sua domanda di trasferimento di residenza presentata entro i 18 mesi, circostanza che non si è verificata. Rimane salvo quindi il diritto del contribuente di sfruttare a suo favore l’agevolazione fiscale sull’acquisto della sua prima casa.

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