Le correzioni della Legge di Stabilità 2016 al quadro normativo previgente sono ancora una volta dettate dall’esigenza di contrastare il più possibile l’evasione fiscalche si riscontra in sede di dichiarazione delle imposte da parte dei contribuenti. In caso di dichiarazione omessa o frodante l’ufficio viene autorizzato all’azione accertativa anche induttiva per quantificare l’eccedenza occorrente tra il bilancio dell’impresa o il reddito e il dichiarato. La rettifica ha riguardato soprattutto l’articolo 43 del DPR n. 600/1973 che statuiva il regime del Raddoppio, adottando un termine lungo per il processo di constatazione da parte dell’autorità per accertare la notizia criminis.

Quali sono i nuovi termini.

Modifica dei termini della precedente normativa

La disciplina dottrinale rientra nello spettro dell’articolo 43 del DPR n. 600/1973 che normalizza le imposte dirette, e l’articolo 57 del DPR n. 633/1972 riferentesi all’IVA, i quali autorizzano in primis ad azione di accertamento induttivo sulle scritture contabili qualora da altri riscontri risultino eccedenze nell’ammonto delle imposte detraibili.

Secondo questa produzione in commento il termine per l’emissione degli atti è fissato a quattro anni dal periodo di presentazione del dato contabile ed entro il 31 dicembre di tale scadenza. Con il nuovo dettato gli organi verificatori potranno prolungare l’azione accertativa della posizione fiscale fino a cinque anni dopo l’anno di presentazione in caso di dichiarazione falsa, e fino a sette anni in caso di omessa produzione dei dati.

Assumendo come spunto il 2016, il finis scatta nel 2022 per la dichiarazione 2017 sul2016.

Tali termini perentori valgono anche per la notifica al contribuente da parte degli uffici e si effettuano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. Sono coinvolti nella disciplina anche i capitali trasferiti nei paradisi fiscali.

I tempi di produzione della documentazione probatoria in questo caso raddoppiano: dieci anni per la dichiarazione fraudolenta e quattordici per l’omissione. Oltre questi limiti l’effetto dell’ispezione si annulla. Se viene finalizzata la denuncia, l’Ufficio, oltre ad essere autorizzato a irrogare sanzioni amministrative, deve eseguire il recupero fiscale pretendendo la restituzione del maltolto.