Puntuale come ogni anno, il 16 giugno è il giorno dedicato alla scadenza della prima rata di acconto dell’IMU, e come ogni anno i contribuenti devono fare attenzione alle novità, per evitare di pagare più del previsto. Quest’anno il focus è sulle abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado (genitori/figli), che fino allo scorso anno erano assimilabili alle abitazioni principali del contribuente e pertanto godevano di una esenzione per la parte di rendita fino ad € 500. La legge di stabilità infatti ha cambiato le regole, a partire dal 2016, fissando anche specifici adempimenti per il contribuente.

Cosa prevede la norma, lo sconto del 50%

La Legge di stabilità per l'anno 2016 ha introdotto la riduzione della base imponibile IMU del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), concesse in comodato gratuito dal contribuente ad un parente di primo grado. Vale a dire un genitore che concede la casa ad un proprio figlio, o viceversa. L’agevolazione si estende anche alle pertinenze, quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (deposito), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali.

Gli adempimenti per ottenere l’agevolazione

Per poter ottenere l’agevolazione sono previsti alcuni adempimenti, a pena di decadenza. Il primo adempimento è quello dell’obbligo della registrazione del contratto di comodato. Una novità non di poco conto, visto che la registrazione a tassa fissa di questo tipo di contratto, che può essere sia scritto che verbale, ha un costo di € 200, oltre ad € 16 di marche da bollo ogni quattro fogli.

La registrazione va fatta entro 20 giorni dalla decorrenza del contratto. Ovviamente trattandosi di agevolazione per abitazione principale, il comodatario deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'abitazione oggetto di comodato.

Altre condizioni per usufruire delle agevolazioni sono richieste al comodante, che deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato e che possieda un solo immobile in Italia, escludendo l’immobile adibito a propria abitazione e le relative pertinenze.

La stessa agevolazione si applica anche alla TASI, con il proprietario (comodante) che ridurrà al 50% la sua quota, mentre il conduttore (comodatario) non verserà nulla, per effetto dell’art. 1 comma 14 della Legge di Stabilità 2016, che ha esentato le abitazioni principali.