Il numero di italiani che hanno a che fare con cartelle di pagamento, cartelle esattoriali e così via è altissimo, statistiche alla mano, per8 italiani su 10 questi atti sono molto comuni. Spesso queste inquietanti cartelle vengono spedite in maniera erronea, hanno dei vizi tali da renderle nulle e proprio questi sono i dettagli che molti cittadini cercano di capire. È giusto pagare o no? Domandache molti italiani si fanno spesso;su questo, spesso, sono dei Tribunali a sancire la bontà o meno di un atto e quindi l’obbligo di pagamento o meno a carico del cittadino.

Ecco diversi modi di difesa che hanno in mano i cittadini e le ultime pronunce della Cassazione in materia.

Poste e agenzie private? Valida la cartella

La Cassazione ha emesso una sentenza molto importante qualche giorno fa. Si tratta della questione relativa alle cartelle recapitate a casa dei cittadini, non da Poste Italiane, bensì da agenzie private. La sentenza 13073/16, depositata lo scorso 23 giugno ha fugato tutti i dubbi normativi per quanto concerne questa tipologia di situazione. La Cassazione ha di fatto respinto il ricorso di un contribuente che contestava una cartella per infrazioni al codice della strada notificate da un’agenzia privata che, secondo il ricorrente, non aveva le autorizzazioni legali per espletare le formalità relative alla notifica.

L’invalidità dell’atto su cui batteva il cittadino è stata bocciata dalla Cassazione che ha sancito che Poste Italiane, incaricata da un Ente a notificare una cartella, può demandare il compito ad una agenzia privata, fermo restando che la responsabilità della notifica resta in capo proprio alle Poste. Quindi è valida la spedizione con raccomandata A/R di una agenzia privata a cui Poste Italiane ha dato incarico di espletare la consegna.

Nullità delle cartelle? Vasta casistica

Cade quindi la convinzione che la cartella debba essere per forza di cose notificata dalle Poste Italiane. Esistono però numerosi casi di quelli che vengono considerati vizi di forma tali da rendere nullo un atto. La notifica infatti deve essere accompagnata dalla cosiddetta relata, cioè la relazione che redige l’ufficiale giudiziario che viene apposta alla fine dell’atto e che certifica le operazioni compiute per la consegna dell’atto ed il nominativo a cui viene recapitato.

L’assenza della relata di notifica, o la sua compilazione errata, provoca la nullità dell’atto. Possono essere impugnati anche gli atti firmati dai dirigenti del Fisco che la Corte Costituzionale ha fatto decadere lo scorso anno, contestandone le modalità di nomina. Decadenza e prescrizione sono cavilli che possono portare ad evitare il pagamento di una cartella.

Di norma, una cartella deve essere recapitata al soggetto debitore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il debito, altrimenti è da considerarsi nulla. La prescrizione invece è diversa a seconda della tipologia di debito, quindi della tipologia di tassa, tributo o qualsiasi altro balzello dovuto ad un Ente.

Cartelle nulle se inviate a debito già prescritto, cioè se la cartella è notificata dopo molti anni dal mancato pagamento di un tributo. Negli ultimi tempi si utilizza molto il sistema della sospensione, cioè chiedere ad Equitalia di sospendere la riscossione per momentanee difficoltà finanziarie. In questo caso però è il concessionario che può scegliere o meno di concedere la sospensiva verificando la realtà dello stato di difficoltà del debitore. Soluzione praticabile, ma che non è sicura, è quella di contestare con una semplice comunicazione, la cartella. In questo caso bisogna sperare che Equitalia non risponda nei fatidici 220 giorni di tempo che ha per contro-dedurre e pertanto di applicare l’annullamento dell’atto per silenzio assenso.