In un clima nazionale dove le piccole e medie imprese, ma anche i lavoratori, risentono tantissimo della fortissima presa fiscale esercitata a loro carico, una nuova e recente sentenza ha, ancora una volta, riaffermato un principio tutela a favore dei contribuenti. Per essere chiari e capire meglio l'evoluzione del caso dobbiamo prima rifarci a quanto sancito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite in data 17/11/2016.

La sentenza della Corte

La Corte, in particolare, con la sentenza n. 23397/2016, ha affermato quanto segue: "I contributi Inps e Inail sono soggetti a prescrizione quinquennale" aggiungendo che "anche in caso di cartella di pagamento per crediti Inps o Inail, non può trovare applicazione la prescrizione decennale prevista dall'art.

2953 del codice civile". Il giudizio parte da un presupposto semplice, secondo il quale l'articolo del codice civile citato sopra non si riferisce ad una qualsiasi pretesa ma, precisamente, solo a "pronunce giurisdizionali definitive, le uniche alle quali può riconoscersi efficacia in giudicato".

Quando scatta la prescrizione

Quanto stabilito dal verdetto della Cassazione è stato recentemente riconfermato dalla Dott.ssa Franca Molinari, Giudice del Tribunale di Busto Arsizio/Sezione Lavoro. Nello specifico, il caso portato in giudizio alla Molinari riguardava delle cartelle esattoriali, relativi a dei contributi previdenziali aventi a loro volta ad oggetto dei crediti risalenti agli anni 2002 e 2010.

Secondo Inps ed Equitalia i termini di prescrizione sarebbero dovuti mutare, passando da cinque a dieci anni, nel momento stesso in cui le cartelle esattoriali erano state notificate all'interessato. Una pretesa che, tuttavia, non è stata avallata dal Giudice di Busto Arsizio, il quale, con la sentenza n. 53 del 6 febbraio 2017, ha dichiarato la nullità delle pretese dell'Inps poichè le stesse erano da considerarsi prescritte in 5 anni.

La conversione del termine di prescrizione da breve (5 anni) a ordinario (10 anni) deve applicarsi solo nei casi in cui si è in presenza di un "titolo giudiziale divenuto definitivo"; una caratteristica questa che non può essere fatta valere per le cartelle esattoriali (e nemmeno per gli avvisi di addebbito) dato che, in quanto atti amministrativi, non acquistano di per se l'efficacia di giudicato.