La Commissione Regionale Tributaria Toscana con la recentissima sentenza 499/2017 ha statuito che la prima casa e le auto, in quanto beni di possesso generalizzato, non possono essere più considerati ai fini della determinazione del reddito e quindi dei conseguenti accertamenti fiscali.

I beni di possesso cd. “generalizzato”

Alcuni beni essendo ormai in disponibilità di (quasi) ogni cittadino non possono costituire oggetto di accertamenti nella verifica (e ricostruzione) della situazione reddituale del contribuente. E’ il caso della prima casa e del veicolo.

Se fino a ieri l’Agenzia delle entrate poteva desumere dal possesso di casa (prima casa) e del veicolo l’esistenza di redditi non dichiarati e comminare le relative sanzioni, da oggi non sarà più possibile, almeno a dire dei giudici tributari toscani. In particolare la prima casa non è un bene di natura voluttuaria, invece i veicoli (auto e moto) rappresentano ormai beni il cui possesso può essere considerato alla portata di tutti.

Il Redditometro e la ricostruzione del reddito

Ricordiamo innanzitutto che il cd. redditometro è lo strumento mediante il quale il Fisco tenta di combattere l’evasione. Lo scopo è quello di accertare il reddito reale mettendo a confronto il tenore di vita (e quindi le spese) ed il reddito dichiarato: l’accertamento scatta quando tale differenza tra spese e reddito è superiore del 20 per cento.

In pratica le spese sostenute dal contribuente potrebbero far presumere un reddito imponibile non dichiarato.

La sentenza della CTR Toscana: nessun accertamento da maggior reddito

La CTR Toscana, rigettando l’appello proposto dall’Agenzie delle entrate, ha stabilito che il possesso di tali beni (prima casa e veicoli) non può più rappresentare un valido indice di ricchezza dal quale desumere un maggior reddito.

Nella fattispecie si trattava di accertamenti scaturiti dal cd. redditometro che erano stati notificati in base alle risultanze dei registri catastali (per la prima casa) e mobiliari (ACI per i veicoli). I giudici fiorentini hanno precisato che dalla base di calcolo, ai fini della determinazione del reddito, va scomputata la prima casa (in quanto bene non voluttuario) nonché l’auto e gli autoveicoli in genere.

In merito agli autoveicoli la Commissione si rifà ad una vecchia circolare del ministero (n. 27-7-2648 del 1981) secondo la quale "il possesso di autoveicoli è talmente generalizzato da non consentire una presunzione di maggior reddito".

Inoltre i giudici testualmente evidenziano che l'art. 1, co. 1 del D.M. del 19 novembre 1992 espressamente dispone che "la disponibilità dei beni indicati nella tabella …, è valutata, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto..., secondo le modalità indicate nel presente decreto". Ebbene, le modalità di cui parla tale decreto attengono alla mera disponibilità del bene (o servizio) quale indice della capacità contributiva: a ciascun bene indicato in tabella corrisponde uno specifico valore da moltiplicare per un coefficiente prestabilito.

Il valore ottenuto non sta ad indicare la spesa sostenuta per essere in possesso dello specifico bene, ma il reddito complessivo che vieneottenuto induttivamente dalla disponibilità dello stesso”. Per restare aggiornato sulle novità di diritto, lavoro ed economia premi il tasto Segui accanto al nome.