L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri, 18 luglio 2017, la Risoluzione n 93/E con la quale ha fornito chiarimenti importanti in relazione ai soggetti che svolgono attività agricole. La legge di Stabilità 2016, infatti, aveva ricompreso tra i soggetti non passivi Irap, rientranti nelle disposizioni dell'articolo 32 del Tuir - Testo Unico delle Imposte sui Redditi - i soggetti che esercitano un'attività agricola, comprese le cooperative agricole in base all'articolo 8 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n°227, nonché le cooperative della piccola pesca, in base all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n°601.
In pratica, l'esclusione dall'Irap opera esclusivamente per quelle attività alle quali si applicava l'aliquota ridotta dell 1,9% fino all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo n*446 del 1997.
I soggetti a cui continua ad applicarsi l'imposta
L'imposta, fondamentalmente, fa riferimento a tre categorie di soggetti: 1) le attività di agriturismo, 2) gli allevamenti animali che insistono su un terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari, 3) le altre attività agricole specificate nell'articolo 56-bis del Tuir. A questi soggetti l'imposta continua ad applicarsi con l'aliquota ordinaria.
La compilazione del modello Irap 2017
Sono tenuti alla compilazione della dichiarazione Irap 2017 i soggetti che svolgono un'attività agricola nella quale una parte del valore della produzione è esclusa dall'imposizione.
Il documento fornisce, al suo interno, le istruzioni per la compilazione, distinguendo a seconda della tipologia del contribuente e al calcolo del diritto camerale, cioè se in misura fissa o in base al fatturato. A solo titolo d'esempio, se l'imprenditore agricolo svolge contemporaneamente attività agricole e di agriturismo, il valore della produzione da escludere va determinata analizzando separatamente le contabilità delle due attività, in base a quanto stabilito dall'articolo 36 del DPR 26 settembre 1972 n°633.
Ovviamente, chi svolge in via esclusiva attività agricole non soggette ad Irap non è tenuto alla presentazione della dichiarazione, a meno che il diritto camerale annuale non venga determinato in base al fatturato realizzato.
Il calcolo del valore della produzione netta
Per poter procedere alla determinazione del valore della produzione netta occorre distinguere diverse fattispecie coincidenti con le tre grandi categorie elencate sopra.
Quindi, ad esempio, per le attività di cui al precedente punto 2, il valore della produzione netta va calcolato in proporzione al numero dei capi di bestiame rientranti nei limiti dell'articolo 32 del Tuir rispetto al totale degli animali allevati. Mentre per le attività rientranti nel precedente punto 3 la proporzione sarà tra i ricavi e proventi rientranti nei limiti dell'articolo 32 del Tuir e il totale dei ricavi e proventi rilevanti ai fini dell'Irap. Infine, nel caso rientrante nel punto 1 del precedente elenco, si ribadisce, che il valore della produzione da escludere va determinato analizzando separatamente le contabilità delle due attività.
Le stesse deduzioni e riduzioni si applicano se l'imprenditore agricolo ha dei dipendenti utilizzati sia nell'attività esclusa che in quella rilevante ai fini Irap. Si dovranno quindi operare le dovute riduzioni.