Da oggi chi è titolare di una polizza vita potrà essere soggetto ad accertamento sintetico dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. E' quanto, molto sinteticamente, ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente sentenza del 19 luglio 2017 n°17793.

Vediamo, innanzitutto, cosa si intende per accertamento sintetico dei redditi e poi entreremo nel dettaglio della vicenda e della nuova pronuncia della Suprema Corte, che può avere pesanti conseguenze sulla vita di milioni di nostri connazionali.

Cos'è l'accertamento sintetico dei redditi

Per determinare il reddito di un contribuente l'Agenzia delle Entrate può utilizzare sia il metodo analitico che il più immediato metodo sintetico.

Mentre nel primo caso vengono identificate le varie fonti reddituali e, conseguentemente, la parte di reddito attribuibile alla singola fonte, il metodo sintetico si concentra su elementi e fatti economici diversi dalle fonti di reddito.

Il motivo principale per cui viene utilizzata questa seconda forma di accertamento risiede nella mancanza di collaborazione da parte del contribuente alle richieste di chiarimenti a lui inviate da parte dell'ufficio durante la fase istruttoria.

Mancando questa collaborazione l'Agenzia delle Entrate non è obbligata a verificare la congruità dei singoli redditi dichiarati prima di adottare il metodo sintetico. Inoltre, gli elementi su cui il fisco può far leva per procedere ad accertamento sintetico sono diversi e possono andare dal tenore di vita fino ad includere tutta una serie di investimenti ed altri fatti di spesa indicativi del reddito.

La sentenza della Cassazione

L'Agenzia delle Entrate aveva inviato un questionario ad un contribuente, di cui per tutela della privacy non viene rivelato alcun dato sensibile, il quale aveva risposto allo stesso senza fornire, come a lui richiesto dal disposto dell'articolo 38, comma 6, del Dpr 600/1973, giustificazioni idonee a indicare se si trattasse di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Di conseguenza, l'ufficio aveva determinato il reddito, in via presuntiva, con il metodo sintetico. Le Commissioni tributarie provinciale e regionale avevano confermato la correttezza dell'operato dell'Agenzia delle Entrate.

La Cassazione ha confermato quanto deciso dalle Commissioni tributarie nei precedenti gradi di giudizio.

Inoltre, ha ribadito che in tema di accertamento del reddito delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico in base agli indici del, cosiddetto, redditometro, dispensa l'Agenzia da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza degli indici di capacità contributiva.

Di conseguenza, è onere del contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. La Corte ha, quindi, confermato la correttezza della valutazione delle Commissioni tributarie che considerano la polizza vita un investimento.