E' stata depositata ieri, 5 settembre 2017, una sentenza della Cassazione, precisamente la n°20799/17, potenzialmente in grado di rivoluzionare la fase di accertamento delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto consente a quest'ultima di procedere nei confronti del contribuente - debitore senza inoltrargli, preventivamente, un avviso.

Il ragionamento della Corte

Secondo quanto risulta dal dispositivo della sentenza, per i supremi giudici in ben determinate situazioni e circostante l'Agenzia delle Entrate può emettere un accertamento fiscale senza prima avvisare il contribuente.

Che poi sarebbe quel passaggio che in gergo tecnico viene definito contraddittorio preventivo. Questa possibilità sarebbe data all'Agenzia, in particolare, per gli accertamenti che riguardano due specifiche imposte, l'Irpef e l'Irap. Mentre, sempre secondo la Cassazione, quando si tratta di tributi, cosiddetti armonizzati, cioè quelli sui quali vigila la Ue come l'Iva, è sempre obbligatorio concedere al contribuente - debitore la facoltà di conoscere le contestazioni che gli vengono mosse.

Le conseguenze per i contribuenti

In pratica, il contribuente che ha evaso o ha richiesto agevolazioni fiscali che non gli erano dovute può vedersi arrivare un accertamento da parte dell'Erario emesso "a tavolino".

La conseguenza immediata sarà che il contribuente stesso non potrà più rivolgersi al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate ed al funzionario dalla stessa preposto, ma dovrà iniziare una vera e propria causa.

La Suprema Corte ha motivato questa affermazione richiamando un suo precedente orientamento esplicitato nella sentenza 24823/2015 delle Sezioni Unite, in base al quale a tutt'oggi in Italia non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo.

Nel caso di accertamento "a tavolino" i casi in cui è possibile concedere al contribuente la possibilità di presentare delle pezze d'appoggio o di spiegare la sua posizione sono i seguenti: in primo luogo nel caso di tributi armonizzati come l'Iva, in secondo luogo se l'accertamento avviene presso la sede dell'impresa o del debitore.

E, infine, per gli accertamenti a seguito di redditometro o studi di settore.

Certamente questa decisione sarà fonte di polemiche in quanto accentua la distinzione tra i contribuenti. Infatti vi saranno quelli che verranno invitati al contraddittorio preventivo e contribuenti che, invece, si vedranno notificare direttamente l'avviso di accertamento.