Una nuova sentenza della Cassazione, precisamente la n° 22789, appena depositata, ha chiarito l'ambito di applicazione dell'articolo 74 della legge 342/2000. La conseguenza immediata di questa nuova pronuncia è che, in mancanza della notifica della nuova rendita catastale, qualunque atto di accertamento effettuato dal Comune ai fini Ici, IMU o Tasi, è nullo. Dal che deriva che nessun pagamento è dovuto.

La Cassazione ha, infatti, specificato che la notifica della rendita, per gli immobili registrati a partire dal 1° gennaio 2000, rappresenta un elemento essenziale e costitutivo per l'efficacia degli atti.

Ma vediamo come si è arrivati a questa importante pronuncia.

I fatti alla base della decisione della Corte

Un contribuente, avendo svolto dei lavori di ristrutturazione edilizia della propria civile abitazione, comunicava al Catasto la variazione al fine di aggiornare, in aumento, la rendita catastale dell'appartamento. Se non che, il Comune inviava al contribuente un avviso di accertamento per la maggiore Ici dovuta a seguito della variazione della rendita catastale. Il contribuente, perciò, impugnava l'atto del Comune sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica della nuova rendita. La Suprema Corte, ribaltando dei suoi precedenti e consolidati orientamenti, dava ragione al contribuente.

Le motivazioni della sentenza

Fondamentalmente, la motivazione della sentenza del Supremo Collegio, si basa sulla corretta interpretazione dell'articolo 74 della legge 342/2000. In particolare, la Corte si è concentrata sul primo comma di tale articolo. Esso, infatti, statuisce che a partire dal 1° gennaio 2000 le rendite catastali hanno efficacia solo dal momento della loro notifica.

Questa è, secondo i giudici, la disposizione fondamentale in quanto, i commi successivi disciplinano, esclusivamente, il periodo transitorio, cioè fino al 31 dicembre 1999.

Il Comune, quindi, avrebbe potuto, legittimamente, notificare un atto di accertamento solo relativamente alle rendite catastali non notificate fino al 31 dicembre 1999.

E, quindi, richiedere solo per queste il relativo pagamento dell'Ici.

Ovviamente, il principio giuridico affermato dalla Corte è estensibile anche all'Imu e alla Tasi. Il discorso è valido anche in regime di Dofca. Il contribuente, cioè, con l'assistenza di un professionista abilitato può iscrivere al Catasto una proposta di rendita. L'Agenzia delle entrate ha tempo 12 mesi per, eventualmente, modificarla. Ma, anche in questo caso, per essere efficace, la modifica deve essere notificata al contribuente.