L'Agenzia delle entrate con la risoluzione 154/E ha offerto degli interessanti chiarimenti interpretativi sulla fruibilità delle agevolazioni prima casa. In sintesi, queste sono pienamente fruibili dal contribuente che possieda già degli immobili in uno stesso stabile e abbia intenzione di accorparli. Per poter usufruire delle agevolazioni, però, il risultato della fusione degli immobili deve essere un unico immobile che per caratteristiche tecnico - strutturali non rientri in nessuna delle seguenti categorie: A/1, A/8 e A/9.

La attuale disciplina fiscale delle agevolazioni sulla casa

Come chiaramente evidenziato dalla stessa agenzia delle entrate nella risoluzione 154/E le agevolazioni sulla prima casa sono, normalmente, usufruibili se non si possiede altro immobile nel comune dove viene effettuato l'acquisto o non si è già usufruito delle medesime agevolazioni precedentemente per l'acquisto di un immobile indipendentemente dal Comune in cui si trova lo stabile. Questo, almeno, fino a ieri.

La nuova interpretazione dell'Agenzia

Nella risoluzione 154/E l'Agenzia delle Entrate, di fatto, arriva ad ammettere l'estensione delle medesime agevolazioni se, come accennavamo, il nuovo immobile o i nuovi immobili acquistati vengono accorpati al precedente senza per questo rientrare in una delle precedenti categorie catastali citate.

Facciamo riferimento ad immobili in quanto, nel caso concreto che ha portato alla decisione dell'Agenzia delle Entrate esplicitata nella risoluzione 154/E, si trattava di ben tre immobili fusi insieme a costituirne uno solo.

L'agenzia delle entrate ha, inoltre, tenuto a precisare che le agevolazioni fiscali sulla prima casa sono usufruibili anche nel caso dell'acquisto di un nuovo immobile da accorpare, anche in questo caso, ma ad un immobile preesistente sul quale, però, non si era usufruito delle agevolazioni fiscali in commento.

Non solo ma l'amministrazione finanziaria, nella medesima risoluzione, ha allargato la fruibilità del bonus prima casa anche a quel contribuente che aveva già usufruito delle medesime agevolazioni ma su un immobile non contiguo al precedente

In definitiva, con questa nuova risoluzione l'Agenzia delle Entrate consente di usufruire delle agevolazioni sulla prima casa su un numero massimo di tre immobili di cui uno già acquistato con le stesse agevolazioni, uno, invece, acquistato senza in quanto non contiguo al precedente e l'ultimo il cui acquisto deve essere ancora perfezionato. L'unico limite alla fruibilità risiede, lo ribadiamo, nella fusione dei tre in un unico immobile che non rientri nelle categorie catastali sopra menzionate.