L'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire in modo del tutto ufficiale le novità e le modiche attuale con il Decreto legge n. 50/2017. In particolare si tratta della circolare 1/E avente ad oggetto "La disciplina della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto". Nel comunicato sono state enunciate le nuove disposizioni, dopo le perplessità da parte di contributori e associazioni di categoria dubbiosi nei confronti del fisco. Quest'ultimo ha avuto cosi modo di spiegare e indicare il modo per applicare in modo corretto le nuove modifiche apportate dal Decreto Legge.

I cambiamenti e le modifiche

Nel dettaglio, le indicazioni dell'Agenzia delle Entrare sono rivolte alle nuove disposizioni ed i seguenti principi sulla detrazione Iva evidenziate dall'Unione Europea. In particolare il Decreto ha apportato modifiche a due articoli: si tratta dell'articolo 19, comma 1, del DPR 633/1972, che ha rivisto i termini entro cui i soggetti preposti possono detrarre l'Iva in merito a servizi o beni importati; ma anche all'articolo 25, comma 1, del DPR 633/1972, riguardante invece la tempistica entra la quale si devono annotare le fatture inerenti beni o servizi acquistati dal soggetto passivo.

Modifiche sulle detrazioni fiscali che hanno visto nel dettaglio l'opportunità e il diritto alla detrazione dell'Iva per le fatture ricevute ad inizio 2018 ma riguardanti movimenti del 2017.

L'iva si può detrarre dunque attraverso la semplice registrazione anche nel nuovo anno, altrimenti entro il periodo che va dal 1 gennaio 2019 al 30 aprile 2019 attraverso la compilazione dell'apposito modulo Iva sugli acquisti per fatture ricevute nel corso del 2018.

Le novità della Circolare

L'imposta concorrerà dunque al saldo Iva della dichiarazione riferita comunque al 2018 ma con scadenza di presentazione al 30 aprile 2019.

Per dimostrare e verificare il momento esatto della ricezione della fattura d'acquisto, la Circolare in oggetto specifica che valgono a titolo di prova messaggi di posta elettronica certificata, sistemi di ricezioni simili o da una contabilità enumerata in ordine progressivo di fatture e bollette doganali ricevute. In caso si ci trovi con fatture ricevute in ritardo, l'obbligo del soggetto passivo è quello di regolarizzarsi con l'Agenzia delle Entrate, rispettando ovviamente le condizioni d'imposta risalenti al periodo in cui l'imposta è divenuta esigibile. Queste e tante altre modifiche e novità sono consultabili direttamente dal sito istituzionale.