Arriva aria fresca di novità nel modello 730 del 2018 anche per quanto riguarda il condizionatore. Dal 2 maggio è possibile inserire dati mancanti e modificare quelli esistenti nel modello precompilato dell'Agenzia delle Entrate. Quest'anno sarà possibile, modificando il 730, detrarre il costo di un condizionatore o di una pompa di calore ai fini Irpef.

Bonus condizionatori 2018 al 50%

Il bonus condizionatori non esiste come pratica a sé ma queste spese sono detraibili nel 730 a determinate condizioni. Le spese per il condizionatore possono rientrare in tre tipologie di intervento: lavori di ristrutturazione, acquisto di mobili ed elettrodomestici dopo una ristrutturazione o lavori per efficienza energetica.

Nei primi due casi il bonus è del 50% e tra gli elettrodomestici è incluso il condizionatore a patto che non sia di classe energetica inferiore ad A+. Il rimborso Irpef della metà sarà spalmato su 10 anni, con rate annuali, e la spesa massima può essere di 10mila euro. Nel caso delle ristrutturazioni, ci sarà inoltre una riduzione dell’IVA al 10% e in questo caso il bonus è valido solo per abitazioni e parti comuni condominiali.

Detrazioni del 65%

La riduzione del 65% spetta invece quest’anno nei casi di riqualificazione energetica. Se l’acquisto del condizionatore avviene in seguito a lavori di efficientamento energetico, senza altre spese di ristrutturazione, rientra a tutti gli effetti tra le detrazioni possibili al 65%.

In sostanza se si intende sostituire il vecchio impianto di riscaldamento con un nuovo impianto ad aria condizionata si ha diritto al 65% di detrazione Irpef.

Detrazioni per climatizzatori acquistati nel 2017

Nel 730 del 2018 si potranno detrarre come di consueto i costi sostenuti nel 2017. Se il condizionatore è stato acquistato nel 2018 bisognerà aspettare l'anno prossimo per portarlo in detrazione.

Da ricordare, per accedere a questi benefici fiscali, che è necessario che il pagamento sia tracciato con un bonifico nel quale si indichi codice fiscale dell'acquirente, partita IVA del commerciante e numero di fattura. Le ricevute di pagamento e le fatture di acquisto vanno come sempre nel caso dell’Ecobonus conservate per certificare al fisco i propri acquisti.

Da quest'anno i beneficiari possono essere anche istituti per le case popolari o altri soggetti come cooperative, a patto che i lavori di ristrutturazione siano realizzati su unità abitative convenzionate o assegnate ai soci e non altrove.