La notifica di una cartella di pagamento per la riscossione di Tasse e tributi, nei confronti di un soggetto irreperibile in senso assoluto, deve essere sostenuta da notizie certe circa le indagini svolte dall'ufficiale giudiziario per reperire l'indirizzo della residenza, del domicilio o della dimora del destinatario della notificazione secondo l'ordinaria diligenza. Se queste notizie mancano all'interno della relata di notifica, la stessa deve considerarsi nulla. Questo è il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n° 22893/2020 della V Sezione Civile depositata in cancelleria ieri 21 ottobre 2020.
Notifica nulla, i fatti di causa
La pronuncia della V sezione civile della Cassazione deriva da un contenzioso tributario sorto tra una Spa in liquidazione e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione subentrata all'ex agente della riscossione della Regione Sicilia.
La Spa in liquidazione aveva presentato opposizione ad un atto di intimazione di pagamento per il mancato versamento di 168.170,81 euro davanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale. La ricorrente aveva contestato l'irritualità della notifica, eseguita secondo quanto previsto dall'art 143 del codice di procedura civile per il caso di soggetti irreperibili in senso assoluto. Tale motivo di ricorso era stato dichiarato inammissibile dalla CTP e alla stessa conclusione era giunta la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, quindi, aveva ribadito la legittimità della pretesa creditoria della Pubblica Amministrazione finanziaria.
Di conseguenza, la società di capitali in liquidazione ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione della CTR
Differenza tra notifica nulla e inesistente
Prima di entrare nel merito della questione portata alla sua attenzione la Cassazione ha voluto precisare che il caso di specie riguarda la nullità della notifica più che la sua inesistenza di fatto.
Per chiarire, la notifica è nulla quando è eseguita con modalità difformi da quelle prescritte, ma in luogo o con consegna a persone che hanno un collegamento che fa presumere che il destinatario della notifica possa, comunque, essere venuto a conoscenza dell'atto. Di conseguenza, ne deriva che la nullità della notifica è sanabile.
Invece, si ha la vera e propria inesistenza della notifica quando la stessa viene eseguita da un soggetto privo del relativo potere o viene eseguita nei confronti di un soggetto che non ha alcun tipo di collegamento, nemmeno indiretto, con il soggetto destinatario della notificazione. Dato che, in questo caso, l'atto non esiste proprio dal punto di vista giuridico, l'inesistenza non può essere sanata in alcun modo.
Notifica nulla, i motivi della decisione della Cassazione
La suprema corte di Cassazione ha ritenuto di dover accogliere il ricorso presentato dalla Spa. Infatti, quest'ultima, come detto, contestava l'irritualità della notifica dell'atto di intimazione ( e della precedente cartella di pagamento) perché avvenuto secondo quanto prevede l'articolo 143 del codice di procedura civile per il caso di soggetti di cui sono assolutamente ignoti la residenza, il domicilio o la dimora.
E non secondo la forma, più garantista, prevista dall'articolo 140 dello stesso codice che disciplina il caso della notifica a soggetti di cui sono solo temporaneamente ignoti la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario della notificazione.
La Cassazione ha precisato che, per potersi dar luogo alla procedura descritta dall'articolo 143 del codice di procedura civile, è necessario che l'ufficiale giudiziario notificante abbia acquisito, in base a ricerche effettuate usando l'ordinaria diligenza, il ragionevole convincimento che l'assenza del destinatario della notifica dipende da un suo trasferimento in località ignota o, comunque, dall'assenza di un collegamento attuale tra il recapito disponibile e il destinatario dell'atto.
Ma non basta. Sarà anche necessario, infatti, che l'ufficiale giudiziario dia notizia delle ricerche effettuate nella relazione di notifica. Tali notizie devono essere specifiche e non limitarsi ad affermare, genericamente, l'irreperibilità del destinatario. Anzi per la Cassazione l'ufficiale giudiziario, nella sua relazione di notifica, deve "indicare puntuali elementi di conoscenza acquisiti in loco" a dimostrazione del fatto che l'assenza del destinatario non è temporanea. Tale orientamento è in linea, continua la Cassazione, con quanto disposto dall'articolo 148 del codice di procedura civile che, in tema di relazione di notificazione, indica che la relata di notifica deve contenere, in sintesi, le ricerche, anche anagrafiche, effettuate oltre ai motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
Le stesse disposizioni sono fornite dall'articolo 60, primo comma, lettera e), del DPR 29 settembre 1973 n° 600 in tema di notificazioni di atti tributari, che richiama la procedura maggiormente garantista dell'articolo 140 del codice di procedura civile.
La Cassazione rileva, quindi, che tali notizie non sono state fornite dall'ufficiale giudiziario nella sua relazione di notifica. Di conseguenza, non può ritenersi applicabile nel caso di specie la procedura predisposta dall'articolo 143 del codice di procedura civile. Ma andava seguita, invece, quella indicata dall'articolo 140 dello stesso codice. Per tali motivi il ricorso proposto dalla società ricorrente è stato accolto e la sentenza cassata.