Da ora la notifica di una cartella esattoriale di pagamento di Tasse e tributi sarà molto più semplice per l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Infatti, la Sesta Sezione Civile Tributaria lo scorso 5 ottobre 2020, ha depositato in Cancelleria l'Ordinanza n° 21328/2020. Con tale pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica di una cartella di pagamento può essere legittimamente ed efficacemente effettuata inviando al contribuente-debitore interessato una PEC a cui sia stata allegata la medesima cartella esattoriale, nel consueto formato pdf e anche se priva dell'attestazione di conformità del documento riprodotto in pdf all'originale informatico.
I fatti di causa
All'origine della recente pronuncia della Corte di Cassazione vi è il contenzioso tra una società di persone napoletana, nello specifico una Snc, e l'Agenzia delle Entrate Riscossione subentrata nel giudizio di merito alla ex Equitalia. La società contribuente aveva impugnato, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, un'intimazione di pagamento per un debito Iva risalente al 2011. La Snc contestava l'irritualità della notifica della cartella di pagamento avvenuta a mezzo di posta elettronica certificata.
Nella Pec era allegato il semplice pdf riproducente la cartella di pagamento senza l'attestazione di conformità o, come sostenuto dalla società ricorrente, la firma digitale del funzionario preposto alla notificazione.
Sulla base di tale assunto la società ricorrente riteneva che fossero stati erroneamente applicati o violati gli articoli 23 e 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale che disciplinano, rispettivamente, l'emissione di Copie analogiche di documenti informatici e le modalità di Firma digitale.
Procedura di notifica, le motivazioni della CTR
Da parte sua la CTR della Campania ha affermato che l'ADeR era perfettamente legittimata ad inviare la notifica dell'intimazione di pagamento attraverso la PEC. Tale modalità di comunicazione, infatti, è consentita dal combinato disposto dell'art 26, comma 2, del DPR 602/73, in tema di notificazione della cartella di pagamento e dall'art 60, comma 7, del DPR 600/73 che detta disposizioni comuni in tema di accertamento delle imposte sui redditi.
E questo, indipendentemente, dal formato del documento che è stato allegato nella comunicazione di notifica. Per tali motivi la CTR della Campania ha rigettato il ricorso della società contribuente. Di conseguenza quest'ultima ha presentato ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
La decisione della Corte
La Suprema Corte, motivando il rigetto del ricorso presentatole, ha, inizialmente, richiamato le varie disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale che operano delle precise distinzioni tra le varie tipologie di documenti inviabili. Essa, senza entrare eccessivamente nel dettaglio, ha chiaramente indicato la distinzione tra documento informatico, documento analogico e copia cartacea o elettronica di questi ultimi.
Queste definizioni sono tutte contenute all'art 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale.
Successivamente, il Supremo Collegio ha richiamato un suo recente orientamento in base al quale la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico dell'atto orginario ( il cosiddetto "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di un documento originale cartaceo, la cosiddetta "copia informatica". Questo è quanto avvenuto nel caso specifico posto all'attenzione della Corte di Cassazione. Tale orientamento, d'altronde, è in linea con quello espresso dalle stesse Sezioni Unite. Quest'ultime, nella Sentenza n°23620 del 28 settembre 2018, avevano affermato il principio che l'irritualità della notifica a mezzo di Posta Elettronica Certificata non ne comporta la nullità se è stato, comunque, raggiunto lo scopo legale della comunicazione.
La Cassazione, inoltre, richiamando testualmente quanto affermato dall'art 22, comma 3, del Codice dell'Amministrazione Digitale che equipara la copia informatica all'originale ai fini probatori, sostiene che - nel caso presentato alla sua attenzione - non appariva necessaria l'attestazione di conformità per la piena validità della notifica dell'atto. Anche perché la cartella di pagamento nasce come documento informatico. Quindi, conclude la Corte, la procedura di notifica seguita dall'ADER è stata assolutamente corretta. Per tali motivi il ricorso è stato rigettato.