Le cartelle esattoriali di pagamento continuano a fornire alla Cassazione sempre nuovi motivi per pronunciarsi. Questa volta è toccato alla V Sezione Civile del Supremo Collegio esprimersi sul tema. Il principio enunciato nell'Ordinanza n°20837/2020 potrebbe incidere notevolmente sulla proposizione dei ricorsi contro le cartelle esattoriali da parte dei singoli contribuenti. In pratica, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che anche delle cartelle esattoriali, notificate al contribuente per il pagamento di Tasse e tributi vari, che siano palesemente inficiate da vizi di nullità o di altra natura possono espletare la loro piena efficacia se il contribuente propone ricorso tempestivo contro le stesse.

Cartelle esattoriali, i fatti di causa

La pronuncia della V sezione civile della Suprema Corte di Cassazione nasce dal ricorso presentato da una srl contro la decisione della commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato le ragioni della srl che si era opposta ad un avviso di accertamento notificatole dall'Agenzia delle entrate per delle cartelle esattoriali emesse per il mancato pagamento dell'Iva del 2002. Davanti alla commissione tributaria provinciale di Milano la società ricorrente aveva visto riconoscere, almeno parzialmente, le sue ragioni. La stessa, infatti, aveva evidenziato diversi vizi di nullità delle cartelle di pagamento. Vizi che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva riconosciuto provvedendo, di conseguenza, all'annullamento parziale delle cartelle oggetto del contendere.

Inoltre, la CTP di Milano ordinava all'Ente impositore di effettuare il ricalcolo delle imposte da addebitare alla ricorrente. Contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale la Srl proponeva ricorso davanti alla CTR per vedere pienamente accolte le sue ragioni.

Cartelle esattoriali, le motivazioni della CTR

La commissione tributaria regionale della Lombardia, motivando il rigetto dell'appello proposto dalla Srl ricorrente, riconosce, inizialmente, di essere perfettamente d'accordo con quanto sostenuto sia dall'Ente impositore che dalla CTP di Milano in merito ai presunti vizi di notifica delle cartelle esattoriali sollevate dalla srl ricorrente.

Nello stesso tempo, comunque, la CTR della Lombardia è dell'avviso che vada sostenuta la completa sanatoria dei vizi a motivo del fatto che le cartelle esattoriali avrebbero, comunque, raggiunto il loro scopo. Questo perché la società contribuente avrebbe reagito alla notificazione delle cartelle di pagamento proponendo, tempestivamente, ricorso davanti alla commissione competente.

La proposizione di tale ricorso, quindi, secondo l'interpretazione della CTR della Lombardia, avrebbe sanato le nullità obbligando la Srl al pagamento di quanto stabilito dalla sentenza di primo grado nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Contro tale decisione la srl ha proposto ricorso per Cassazione.

Cartelle esattoriali, la decisione della Corte

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente confermando l'interpretazione della CTR della Lombardia. Il Supremo Collegio, per motivare la propria decisione, ha richiamato la corretta interpretazione dell'articolo 26 del DPR del 29 settembre 1973 n° 602 proprio in tema di notificazione della cartella di pagamento. Tale norma consente di notificare le cartelle esattoriali anche con raccomandata con ricevuta di ritorno al contribuente.

Tale possibilità era stata contestata dalla società ricorrente. Comunque, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la sentenza della CTR della Lombardia abbia correttamente evidenziato che la tempestiva proposizione del ricorso da parte della Srl abbia sanato tutte le nullità.

Il Supremo Collegio ha anche chiarito che, per far valere pienamente le proprie ragioni, la società ricorrente avrebbe dovuto impugnare non solo i vizi di nullità ma l'intera ragione della decisione o ratio decidendi della sentenza impugnata. In pratica, la ricorrente avrebbe dovuto contestare il raggiungimento dello scopo da parte delle cartelle esattoriali notificate. Cosa che, invece, non si è verificata. Tale mancata impugnazione, secondo la Cassazione, fa decadere alcuni motivi di ricorso presentati dalla Srl ricorrente inficiando le sue ragioni.

Per tali motivi la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle tasse e imposte richieste e pari a circa 1.588.826,00 euro oltre alle spese di giudizio di euro 12 mila.