Il coniuge separato di fatto che, anche nel corso di un processo tributario, fornisca la prova della insanabile frattura del rapporto di convivenza instauratosi con il matrimonio, può godere dell'agevolazione prima casa nel pagamento delle Tasse, in particolare l'Imu. Non solo, ma per provare l'esistenza dell'insanabile frattura nel rapporto di convivenza il coniuge separato di fatto può ricorrere, anche nel processo tributario, alla prova testimoniale. Questi, in estrema sintesi, i principi di diritto affermati dalla V sezione civile della Cassazione nella sentenza n°24294/2020 depositata in cancelleria il 3 novembre 2020.
Separato di fatto, i fatti di causa
La pronuncia della Cassazione deriva dal ricorso presentato da un cittadino italiano residente in un comune della provincia di Livorno, contro l'avviso di accertamento notificatogli dall'ente municipale per l'omesso versamento di circa 1232 euro a titolo di ICI per l'anno di imposta 2008. Il ricorrente aveva contestato la pretesa erariale di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno in quanto non gli era stata riconosciuta l'agevolazione tributaria per l'abitazione principale.
La CTP di Livorno aveva rigettato il ricorso del contribuente. Quest'ultima, infatti, sosteneva che essendo il contribuente separato di fatto non aveva diritto al godimento dell'agevolazione prima casa.
il ricorrente aveva contestato anche la carenza di motivazione relativa al diniego dell'agevolazione da parte dell'ente impositore. Ma anche questa eccezione era stata considerata insussistente dalla CTP di Livorno. Di conseguenza, il contribuente aveva presentato ricorso davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
Separato di fatto, la decisione della CTR Toscana
Anche la CTR della Toscana riteneva che il contribuente, in quanto separato di fatto, non aveva diritto alla fruizione dell'agevolazione fiscale sulla prima casa. Per giustificare questa interpretazione la CTR della Toscana richiamava quanto statuito dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 504/1992.
Al comma 2 di detto articolo, infatti, viene affermato che per "abitazione principale" si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.Di conseguenza, per la CTR della Toscana, l'unico motivo valido che poteva giustificare il diritto all'agevolazione sul pagamento dell'Imu era la separazione legale o il divorzio legalmente provati. Ma non certo mediante dichiarazioni di terzi che, in base all'interpretazione della CTR, nel caso di specie erano prive di efficacia probatoria all'interno di un procedimento di natura tributaria riguardante un soggetto separato di fatto. Contro tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione.
Separato di fatto, la pronuncia della Cassazione
La Cassazione, ribaltando il giudicato della CTR della Toscana, ha deciso di accogliere le ragioni del contribuente separato di fatto. Infatti, i giudici di legittimità hanno ammesso che l'articolo 8 del Decreto Legislativo 504/1992, essendo una norma agevolativa di carattere fiscale, è di stretta interpretazione. Di conseguenza non è estensibile ai casi non espressamente previsti nella stessa. E questo perché si tratta, comunque, di una deroga al principio di capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione.
D'altra parte, la Cassazione ha evidenziato come, nel caso del soggetto separato di fatto, vadano distinti due casi. Da una parte, quei soggetti che, comunque non separati legalmente, vivono abitualmente e concordemente in due differenti immobili.
Dall'altra i soggetti che, sì vivono in due differenti immobili ma questo perché è stata provata la circostanza che il trasferimento della dimora abituale di uno dei due coniugi è stato causato dalla insanabile "frattura del rapporto di convivenza". In questo secondo caso, concretandosi una vera e propria disgregazione del nucleo familiare originario, spiegano i giudici di legittimità, il coniuge innocente separato di fatto avrà diritto al godimento dell'agevolazione fiscale sulla prima casa.
Inoltre, la Cassazione ha chiarito che il divieto di utilizzo della prova testimoniale, sancito dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 546/1992 riguarda espressamente la prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi della Pubblica Amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche a privati nella fase di accertamento.
Questo in quanto tale fase è extra- processuale. Di conseguenza, conclude la Corte, le dichiarazioni di terzi possono rilevare quali elementi indiziari e concorrere, unitamente ad altri elementi, a formare il libero convincimento del giudice tributario. Di conseguenza, la Corte ha accolto il ricorso.