Il debito della giustizia italiana, rappresentato dal costo degli indennizzi della Legge n.89/2001, ammonta a circa 400 milioni di euro. Ed è proprio per questo che il legislatore, con la Stabilità 2016, ha apportato delle modifiche alla Legge Pinto. Essa permette al cittadino di chiedere un indennizzo per l'eccessiva durata del procedimento. La Stabilità 2016, in breve, mette in campo degli strumenti endoprocessuali per accelerarne la definizione e ridurne la durata. Se la parte non li promuove nel suo processo, gli viene quindi precluso il diritto ad ottenere un indennizzo.

Essi rappresentano una condizione di procedibilità della domanda di riparazione del danno, prevista appunto a pena d’inammissibilità della stessa. Quindi alla parte non basta più provare di aver subito un danno patrimoniale o non patrimoniale. Viene inoltre ridotta l’entità dell’indennizzo che non può essere superiore ad euro 800,00 per ciascun anno. Somma che viene diminuita anche fino al 20% qualora le parti del processo siano più di 10. Per porre un freno al numero esponenziale di richieste di equa riparazione, già nel 2012 era in verità stato emanato il decreto legge n.183 che stabiliva innanzitutto i termini entro i quali era da considerarsi ragionevole la durata dei processi, e poi i casi in cui era esclusa la possibilità di ottenere l’indennizzo.

Quali sono le modifiche sulla Legge Pinto?

La Legge di Stabilità introduce quindi l’onere di esperire rimedi preventivi alla violazione dell’articolo 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo (CEDU), essendo comunque necessario provare di aver subito un danno. In questo senso, ad esempio, nel giudizio davanti la Corte di Cassazione il deposito dell’istanza di accelerazione va fatto due mesi prima della scadenza dell’anno (che coincide con il termine ragionevole).

L’istanza di accelerazione è prevista anche nei giudizi di natura pensionistica e nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti. Nei giudizi penali, il deposito di un’istanza di accelerazione è previsto almeno sei mesi prima della scadenza del termine ragionevole. Stesso discorso vale per il processo amministrativo in cui bisognapresentare però l’istanza di prelievo.

Nei processi civili basta introdurre il giudizio nelle forme del rito sommario di cognizione (art. 702-bis Codice di procedura civile). E’ possibile anche formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario, entro l’udienza di trattazione e, comunque, almeno sei mesi prima che siano trascorsi tre anni in primo grado. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo la proposizione dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale, sempre entro il termine ragionevole sopracitato che in appello è di due anni.

Preclusioni al diritto di ottenere l’indennizzo

Le modifiche recentemente introdotte dalla Stabilità non si applicano comunque ai processi che superano i termini ragionevoli al 31 ottobre 2016.

Occorre ricordare che tali rimedi preventivi, che quindi possono anche precludere la possibilità di ottenere l’indennizzo, si pongono in contrasto con l'orientamento prevalente della Cassazione. La Suprema Corte infatti sostiene, in sostanza, che il ricorrente non può mai subire pregiudizio per il superamento del termine ragionevole per la definizione del giudizio. Ne consegue che ricade sempre sullo Stato, il dovere di pronunciarsi sulla domanda riguardante l’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo.