Importante sentenza della Cassazione sulle assicurazioni che ha stabilito che le unit linked non sono da considerare alla stregua delle comuni polizze vita in quanto non garantiscono la restituzione del capitale. La sentenza potrebbe rappresentare una vera e propria mina vagante destinata a stravolgere il mercato assicurativo a causa del diverso trattamento fiscale al quale potrebbero essere sottoposte le polizze del cosiddetto Ramo III dei prodotti assicurativi, costituiti quasi esclusivamente da polizze unit linked, quale conseguenza di questo pronunciamento.

La sentenza della Cassazione: le polizze unit linked non sono polizze

La sentenza della Corte di Cassazione rischia di rivoluzionare il mercato delle assicurazioni: stabilendo che le unit linked non sono polizze, possiamo dedurre che gli stessi siano semplici prodotti finanziari, non soggetti quindi al trattamento fiscale agevolato del quale godono le polizze vita.

Le polizze vita non garantiscono un rendimento minimo, nè il consolidamento dei risultati della gestione di anno in anno. Diversamente avviene per le polizze a gestione separata, che investono principalmente in prodotti finanziari a bassa volatilità, come le obbligazioni, garantendo un rendimento minimo. Le unit linked, invece, orientano gli investimenti legandosi (linked, appunto) a fondi di investimento che possono raggiungere rendimenti più elevati, ma senza garantire un rendimento minimo, né la restituzione del capitale iniziale, neanche in caso di morte del contraente.

In questo caso, sottolinea la sentenza della Cassazione, il rischio ricade esclusivamente a carico dell’assicurato.

Aumento tasse in arrivo per le unit linked?

Il venir meno della caratteristica tipica del prodotto assicurativo da parte delle polizze del Ramo III, vale a dire l’assicurazione della restituzione del capitale, riconduce questi prodotti a semplici strumenti finanziari sottoscritti a scopo speculativo.

La conseguenza diretta di questa sentenza, dovrebbe essere quella della decadenza del trattamento fiscale agevolato tipico delle polizze vita che, tra l’altro, godono anche della caratteristica di impignorabilità ed insequestrabilità.

Alla luce di questa sentenza è lecito attendersi sensibili cambiamenti nel mercato delle assicurazioni a cause del rischio di aumento delle tasse su questo tipo di polizza che ha riscosso notevole successo negli ultimi anni anche se Ania, l’associazione che raggruppa le compagnie assicurative, sostiene che la sentenza della Cassazione si riferisce ad un caso specifico oggetto della sentenza stessa e non è riconducibile in automatico a tulle le polizze del Ramo III delle assicurazioni.