La Juventus è attesa da un mese di marzo decisivo per il caso plusvalenze. La società bianconera come già annunciato con una nota ufficiale farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni dopo le motivazioni ufficializzate dalla Corte Federale d'Appello. In tanti hanno parlato dell'argomento, gran parte dei quali si sono espressi possibilisti in merito ad un possibile annullamento della sentenza. Da Afeltra a D'Onofrio, fino ad arrivo a Sergio Santoro, l'ex Presidente della Corte Federale d'Appello in una recente intervista a Tuttosport ha spiegato i motivi per cui la società bianconera può chiedere l'annullamento.
Santoro ha parlato del caso plusvalenze
'Per giustificare la riapertura del processo devono sopraggiungere dei fatti nuovi che i giudici hanno individuato nelle intercettazioni telefoniche trasmesse dalla Procura di Torino'. Queste le dichiarazioni di Sergio Santoro in una recente intervista a Tuttosport ed in riferimento al caso plusvalenze e alle motivazioni recentemente pubblicate dalla Corte Federale d'Appello in merito ai 15 punti di penalizzazione subiti dalla squadra bianconera in campionato. Santoro ha aggiunto: 'Il Collegio di Garanzia del Coni è come una Cassazione, non valuta il contenuto della sentenza ma la legittimità. Penso che la Juventus possa chiedere annullamento perché non c'erano termini per la riapertura del caso plusvalenze'.
'Le intercettazioni telefoniche non sono utilizzabili per provare illeciti'
Sergio Santoro ha spiegato come l'unico modo per riaprire un processo sia il sopraggiungere di fatti nuovi che non possono essere le intercettazioni. Come spiegato dall'ex Presidente non possono essere utilizzare per provare delle irregolarità. L'illecito a cui si riferiscono i giudici sono le plusvalenze, ma per provare un illecito contabile serve una consulenza tecnica.
I giudici infatti non possono esprimersi su una materia che non li riguarda, proprio la mancanza di una relazione tecnica, ha spiegato Santoro, ha impedito alla società bianconera di difendersi in sede di Corte Federale d'Appello.
Santoro ha sottolineato che: "Le intercettazioni non sono ammissibili sia nella prima fase della revocazione, quella rescindente, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, come ho spiegato prima, ma anche nella seconda fase, quella rescissoria, in cui viene emesso un nuovo provvedimento destinato a sostituirsi al primo".