L'anno 2014 si è aperto e continua in nome delle grandi novità nell'ambito dell'acquisto e vendita immobiliare, tra cui alcune modifiche ai requisiti per l'accesso alle agevolazioni per l'acquisto della prima casa. Prima di tutto va ricordato che, tali agevolazioni sono uno sconto fiscale, che viene concesso agli acquirenti ( nel caso non siano titolari anche in comunione, di altre case) al momento dell'acquisto della prima casa.  Dal primo gennaio 2014 però, tali agevolazioni, sono state legate oltre che ai requisiti sopraindicati, anche alla categoria catastale alla quale l'immobile appartiene.

Quindi, non è possibile richiedere agevolazioni fiscali per la prima casa, quando l'immobile che si ha intenzione di acquistare appartiene ad una delle seguenti categorie: abitazioni signorili ( A/1), ville ( A/8), palazzi e castelli storici ( cat A/9). 

E' possibile invece accedere alle agevolazioni, per l'acquisto di “prime case” appartenenti alle seguent categorie: abitazione di tipo civile ( A/2), abitazioni economiche ( A/3), abitazioni popolari ( A/4) , abitazioni rurali ( A/6), villini ( A/7),  abitazioni tipiche dei luoghi ( A/11). 



Inoltre, stando a quanto specificato dall'Agenzia dell'Entrate attraverso circolare, è possibile applicare dal 2014 le agevolazioni per l'acquisto della prima casa, anche per il trasferimento d'immobili in costruzione ( appartenenti sempre alle classi sopraelencate) e per l'acquisto di immobili vicini tra loro, destinati a diventare un unica abitazione.