L'abuso edilizio che si configura ogni qualvolta una costruzione venga edificata senza permesso a costruire, dà luogo sia all’illecito amministrativo sia al relativo reato, che può essere posto in essere dal titolare del permesso di costruire, dal committente o dal costruttore. Può capitare che tale reato urbanistico, proprio perché è una contravvenzione, si prescriva quando ancora il processo è in corso, essendo soggetto a termini di prescrizione brevi (4 anni o 5 anni se inizia un procedimento penale). Il giudice penale, nonostante l'intervenuta prescrizione, se accerta l’esistenza dell’opera abusiva, deve dichiarare estinto il reato, ma può comunque disporre la demolizione o la confisca dell’immobile abusivo, essendo sempre legittima l’adozione del relativo provvedimento.

Per la giurisprudenza costante, infatti, anche l’esercizio dei poteri amministrativi repressivi in materia di abusi edilizi non incontra alcun termine di prescrizione o di decadenza

Orientamento sull’ordine di demolizione e prescrizione

La Corte di Cassazione, con sentenza n.49331/15, ha ribadito la natura amministrativa della demolizione, quale sanzione accessoria che è esplicazione di un potere autonomo del giudice, non alternativo a quello dell’autorità amministrativa. L'ordine di demolizione ha il solo fine di tutelare il territorio, ripristinando i luoghi nello stato in cui erano prima dell’abuso edilizio e quindi tende alla riparazione di un danno. L’articolo 31 DPR n 380/01, inoltre, disciplina la demolizione ad opera del giudice con sentenza di condanna,anche se non è ancora stata eseguita la demolizione d’ufficio.

Quest'ultima, quindi, può essere ordinata dal giudice penale anche quando sia stata già disposta dall’autorità amministrativa, senza per questo mutare natura in ragione dell’organo che la dispone.

Tale orientamento è stato confermato anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 9949 del 10.03.16, che in breve ha stabilito che solamente la sanzione penale per l’abuso edilizio cade in prescrizione.

L'estinzione del reato per “decorso del tempo”, disciplinato dall'articolo 173 cod. penale, si riferisce infatti alla prescrizione delle pene principali e non alle sanzioni amministrative. Secondo gli "Ermellini", inoltre, il procedimento sul reato di abuso edilizio e sulla demolizione riguarda solo “bene” e non il suo autore, sia perché prescinde da qualsiasi accertamento di responsabilità nei suoi confronti, sia perché non mira a punirlo per impedire la ripetizione di trasgressioni poste in essere.

Corte di Cassazione in antitesi con la Corte Europea

La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha anche evidenziato che la demolizione può essere disposta dal giudice penale anche senza una sentenza di condanna. Tale assunto, solo in apparenza si pone in conflitto con le norme della Convenzione sui diritti dell’uomo, che consentono pene afflittive solo se vi è una condanna penale. Infatti gli "Ermellini" partono dal presupposto che tale misura non è una pena: ha solamente funzione ripristinatoria, a carattere reale. Questo discorso vale anche per la confisca, che potrebbe avvenire anche senza una condanna penale. Questa si considera insensibile a tutte le vicende estintive del reato e della pena: si confisca anche se muore il reo ed in caso di amnistia ed indulto.

Tutto ciò, in accordo con la recente sentenza n.49/2015 della Corte costituzionale,che ha ribadito che per la confisca basta l’accertamento della responsabilità penale in tutti i suoi elementi. È quindi evidente l’antiteticità fra la tesi sostenuta dai giudici di legittimità italiani, che ritengono dunque non direttamente applicabile il diritto CEDU, e la Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ritiene che se il reato è prescritto non vi può mai essere condanna penale, non avendo il giudice penale alcun potere sugli immobili. Per altre info di diritto, potete premere il tasto segui accanto al nome dell'autore.