In base al disposto dell'articolo 2051 del Codice Civile che tratta della responsabilità da custodia, rispetto ai vizi o difetti della costruzione dell'edificio che causano Infiltrazioni nell'abitazione di uno dei condomini, risponde sempre il condominio. E questo anche se, nel frattempo, è mutata la destinazione d'uso dei locali. Sarebbe, quindi, irrilevante, ad esempio, che nel progetto originario dello stabile i locali interessati erano indicati come cantine.

Il punto fondamentale è che il vizio o l'infiltrazione derivino da una parte comune dell'edificio, come potrebbero essere i muri perimetrali.

Inoltre, è necessario che il nesso causale tra il fatto, cioè la mancata corretta impermeabilizzazione e l'evento dannoso, l'infiltrazione, non sia stato interrotto dal condomino danneggiato. In sostanza, il condomino non deve aver effettuato lavori di coibentazione sulle parti comuni perché questo farebbe ricadere su di lui la responsabilità liberando il condominio

Questa, in sintesi, la decisione del Tribunale di Livorno nella sentenza 688 del 23 giugno 2017. La sentenza è di una certa importanza, in quanto risolve un apparente contrasto nella giurisprudenza in merito all'attribuzione della responsabilità per i danni provocati a singoli condomini dai vizi di costruzione dello stabile.

Il caso alla base della sentenza.

Il Tribunale di Livorno si è trovato di fronte il caso di un proprietario di un appartamento seminterrato che ha citato in giudizio il proprio condominio affinché provvedesse ad eliminare le cause di infiltrazioni d'acqua dovute alla scarsa coibentazione dei muri perimetrali. Chiedeva, inoltre, il risarcimento dei danni derivante dal disagio subito, dal mancato affitto dell'immobile e dalla rovina degli arredi. Una perizia tecnica aveva accertato, infatti, che era possibile riparare i danni derivanti dall'umidità intervenendo sia sulle pareti interne che esterne, che attraverso la costruzione di un'intercapedine. La perizia aveva anche appurato la presenza di una falda acquifera, che poteva costituire una causa aggravante.

Il condominio, da parte sua, ha sostenuto che, essendo i locali interessati originariamente destinati a cantina e che, solo successivamente, con una variante effettuata nel lontano 1962 erano stati adibiti a civile abitazione, non poteva essere imputato nulla all'amministrazione condominiale.

La decisione del Tribunale di Livorno

Il Tribunale accogliendo la domanda di risarcimento ha ribadito il precedente orientamento in base al quale l'umidità derivante da un'inadeguata coibentazione delle parti comuni di un edificio, come possono essere i muri perimetrali, nel caso sia compromessa l'abitabilità o anche solo il godimento del bene, implica un grave difetto dell'edificio chiamando in causa la responsabilità del costruttore sulla base dell'articolo 1669 del Codice Civile. Ma se il danno riguarda singoli condomini la responsabilità ricade sul condominio ai sensi del citato articolo 2051. E questo in quanto il condominio funge da custode delle parti comuni, ed è quindi tenuto ad intervenire.