Tutti gli strumenti di controllo degli autovelox dovranno essere sottoposti a verifica. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la recentissima sentenza n. 113 del 18.06.2015, nella quale viene censurato l'articolo 45 del codice della strada il quale, "non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".  La Corte Costituzionale sottolinea la gravità della situazione che non prevede il controllo periodico di una apparecchiatura così complessa come quella degli autovelox, adibiti ad un accertamento così importante, come quello della verifica della velocità su strada, responsabile di gravissime conseguenze per tutti i cittadini, al di là dell'uso fatto dalle forze di polizia, in modalità automatica o con la presenza della pattuglia sulla strada.

Possibile il ricorso per le multe da autovelox

Quella sugli autovelox è una sentenza molto importante, perché sancisce la non legittimità degli accertamenti effettuati dalle apparecchiature mobili non sottoposte a controlli periodici, aprendo la strada a una possibilità di ricorsi per tutti quei verbali di automobilisti, non ancora definiti, cioè per tutti quelli per i quali non sono stati ancora fatti i pagamenti e quelli per i quali non sono scaduti i relativi termini per l'eventuale ricorso.

Il Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori (Codacons) sta studiando eventuali azioni legali da intraprendere per gli oltre 8000 Comuni italiani, con l'intento di far ottenere agli automobilisti che hanno ricevuto le multe, l'eventuale rimborso delle somme versate per le segnalazioni registrate dagli autovelox non a norma secondo la nuova sentenza.

Ci sarà, inoltre, l'obbligo per i Comuni, di allegare ai verbali per tutte le multe da autovelox, la data dell'ultima taratura effettuata sugli apparecchi, con conseguente possibilità di impugnazione delle sanzioni da parte degli automobilisti.