Con una sentenza, che farà sicuramente discutere, la Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento di licenziamento inflitto ad un operaio manutentore della FIAT di Termini Imerese il 13 maggio 2008. Il dipendente era stato sorpreso, durante un controllo dell'azienda, a guardare un filmato a luci rosse in compagnia di alcuni colleghi durante l'orario di lavoro.
Il caso
Come riferisce la sentenza n° 20728 sezione lavoro, l'accusa rivolta dall'azienda all'operaio era chiara durante il turno di lavoro un manutentore dell'unità di montaggio veniva notato dal personale addetto alla tutela del patrimonio aziendale, in compagnia di alcuni colleghi di lavoro nella visione di un film a luci rosse.
In seguito dopo una serie di controlli effettuati nell'armadietto del dipendente era stato trovato un Pc con tre DVD contenenti filmosè.Da qui la decisione dell'azienda di espellere l'operaio con la contestazione di aver leso il rapporto di fiducia svolgendo attività estranea alla prestazione lavorativa consistente nella visione di film a luci rosse.
In tribunale
L'operaio ovviamente non aveva alcuna intenzione di perdere il posto di lavoro e così è ricorso al tribunale. Il tribunale di Termini Imerese il 7 luglio 2010 ha convalidato il licenziamento mentre in appello, il tribunale di Palermo nel novembre 2011 lo aveva giudicato illegittimo, ordinando alla Fiat Group Automobiles il reintegro del dipendente con tanto di indennizzo retributivo dal giorno del licenziamento al giorno del suo effettivo reintegro.
Fiat Group non c'è stata ed ha rincarato la dose, asserendo che il licenziamento avvenne per giusta causa e tra le motivazioni del suo provvedimento ha inserito anche la condotta scorretta del lavoratore che, a suo dire, controllava il locale dove visionare i filmati in precedenza come fosse una vedetta, proprio per non farsi scoprire dall'azienda.
Infine la Cassazione ha ribadito l'illegittimità del provvedimento, bocciando la tesi della Fiat Group Automobiles, in quanto non sono stati prodotti dall'azienda elementi sufficienti per asserire effettivamente che il dipendente svolgesse tale opera durante l'orario di lavoro, ma che la stessa azienda supponesse questo. Inoltre, secondo la Cassazione, le stesse ammissioni del dipendente di aver parzialmente visionato un filmato a luci rosse durante la pausa mensa, circoscrive il comportamento dell'operaio al di fuori dello svolgimento della mansione lavorativa, pertanto l'accusa dell'azienda non trova fondamento.