Con il Dl n.341/2000 è stato introdotto l’impiego dei braccialetti elettronici. Successivamente sono intervenute delle modifiche sulla disciplina delle modalità di controllo che possono essere poste dal Giudice nel disporre gli arresti domiciliari. In particolare la legge n10/2014 ha modificato di nuovo l’articolo 275-bis del codice di procedura penale, disponendo che il ricorso al braccialetto elettronico è la regola se i domiciliari sono disposti in alternativa alla custodia cautelare, salvo i casi in cui il magistrato, previa motivazione, non lo ‘ritenga necessario’.

Dopo che il braccialetto è diventato strumento di controllo “ordinario” i 2mila braccialetti richiesti e previsti dalla convenzione con la Telecom relativa al periodo 2012-2018 sono però risultati insufficienti. Infatti nel 2014 le richieste di utilizzo del braccialetto elettronico hanno superano di gran lunga l’offerta dei 2 mila braccialetti forniti. Per il momento la lista d’attesa di chi è stato assegnato agli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautele sale a quota 400 persone. Forse saranno loro i primi a beneficiare del braccialetto, ma solo dopo che la Corte di Cassazione a Sezione Unite scioglierà il contrasto giurisprudenziale sorto sul punto e legato al caso in cui il Giudice abbia ritenuto adeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico ma esso non sia disponibile.

Il quesito a cui sarà chiamata a rispondere la Suprema Corte infatti è se i domiciliari possono essere previsti anche in mancanza del braccialetto o se il soggetto deve invece rimanere in carcere. Finora infatti alcuni giudici hanno preferito lasciare il soggetto in carcere in mancanza del braccialetto, mentre altri hanno dato comunque i domiciliari, a testimonianza del fatto che sussistono due orientamenti giurisprudenziali.

Contrasto giurisprudenziale e 2 orientamenti sul punto

Un 1^ orientamento infatti quindi ritiene che l’applicazione del braccialetto elettronico integra una modalità esecutiva degli arresti domiciliari e non una speciale misura cautelare. Tale tesi giurisprudenziale ritiene quindi illegittima la disposizione che fa dipendere l’esecuzione del provvedimento di concessione dei “domiciliari” dalla disponibilità del braccialetto.

Ne consegue che laddove il magistrato ritenga l’adeguata la misura cautelare della custodia domiciliare, qualora rilevi un l’indisponibilità anche momentanea dei dispositivi elettronici, deve disporre che i controlli sul soggetto sottoposto agli arresti domiciliari siano effettuati con le modalità classiche. In tali casi è irrilevante se sia o meno disponibile lo strumento di controllo del braccialetto elettronico.

Un 2^ orientamento viceversa ritiene che la mancata disponibilità del braccialetto elettronico deve essere valutata ai fini dell’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Ne consegue che sei il braccialetto elettronico non è disponibile, il soggetto deve restare, seppur momentaneamente, in carcere.

Principali problemi pratici legati al braccialetto elettronico

La decisione della Suprema Corte Sezioni Unite, che non riguarderà l’esecuzione domiciliare e la detenzione domiciliare ( L n. 199/10), dovrà superare tale palese contrapposizione tra le sezioni semplici. Resta però sempre il problema che i braccialetti elettronici non dispensano le Forze di polizia dall’attività di controllo di coloro che si trovano ai domiciliari.o problema tecnico sull'uso di tali strumenti di controllo è inoltre legata alla necessità di semplificare l’attuale sistema di attivazione e disattivazione del braccialetto stesso quando il soggetto deve uscire fuori. Ebbene ricordare infatti che il braccialetto non serve solo ad evitare il pericolo di fuga ma anche a garantire che il soggetto rimanga l’effettivamente nell’abitazione e quindi a evitare che lo stesso incorra nel reato di evasione. Per altre info di diritto potete premere il tasto Segui accanto al mio nome.