La legge 162/14, per deflazionare il carico dei Tribunali, ha introdotto delle procedure semplificate a favore di chi intende separarsi o divorziare. Spesso infatti i tempi della giustizia proprio perché sono biblici complicano le cose se si vuole sciogliere il vincolo matrimoniale. La legge n. 55/ 2015 ha invece introdotto il cosiddetto divorzio breve cui può accedersi entro 1 anno in caso di separazione giudiziale o entro 6 mesi in caso di separazione consensuale. Tali termini decorrono da quando coniugi sono comparsi dinnanzi al Presidente del Tribunale.

L'art. 12 della L n.162/14 consente quindi ai coniugi di separarsi grazie al raggiungimento di un accordo dinnanzi al Sindaco (Ufficiale dello Stato civile del luogo dove è residente uno dei coniugi) con assistenza legale facoltativa. L’accordo è possibile solo se non si hanno figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Non è inoltre possibile inserire nell’accordo patti di trasferimento patrimoniale. L’Ufficiale di Stato civile dopo aver redatto l’accordo con le relative dichiarazioni, invita i coniugi a ricomparire dopo 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni per confermare l’accordo.

Il termine per la domanda di divorzio è 6 mesi

In caso di separazione consensuale davanti all'organo amministrativo, è possibile poi accedere al giudizio divorzile.

A questo proposito una recente sentenza del Tribunale di Milano del 9 marzo 2016, ha chiarito quali sono i termini per presentare la domanda di divorzio. La risposta sui termini non è infatti così scontata. Ebbene i giudici del Tribunale di Milano hanno ritenuto che per gli accordi conclusi davanti al Sindaco e per la negoziazione assistita il termine per la domanda di divorzio è di 6 mesi, decorrenti dalla data dell'accordo per i patti semplificati e dalla data certificata per la negoziazione.

Poiché il decorso del termine di 6 mesi per la domanda di divorzio è un effetto tipico ex lege della separazione consensuale, esso vale anche se deriva dagli accordi conclusi dinanzi al sindaco e dalle negoziazioni assistite. Ne consegue quindi un altro effetto: che l'accordo perfezionatosi ha la stessa validità di una separazione consensuale.

La semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio

Ove esistano delle situazioni che impediscono il procedimento dell’accordo di cui all’articolo 12, in alternativa è possibile avviare la procedura di negoziazione assistita (articolo 6) che richiede però l’intervento di almeno un avvocato per parte, previo esperimento di un tentativo di conciliazione. Bisogna distinguere l’ipotesi in cui si hanno o meno dei figli minori. Nel 1^ caso l’accordo viene trasmesso al Procuratore della Repubblica, che può fissare l’udienza di comparizione delle parti nei successivi 30 giorni se l’accordo non è conforme all’interesse del minore. Nel 2^caso il legale deve trasmettere l’accordo al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente, che deve rilasciare un nulla osta.

Dopo la redazione della convenzione, nelle quale le parti si impegnano a cooperare con lealtà e a concludere l’accordo nel termine massimo di 3 mesi, si procede alla redazione dello stesso. Esso contiene le condizioni di separazione e divorzio, e quindi disciplina l’assegno di mantenimento, i trasferimenti di tipo patrimoniale e l’affidamento dei figli. L’avvocato deve informare le parti che è possibile esperire una mediazione familiare e tentare la conciliazione tra i coniugi. Tale accordo inoltre non deve essere contrario all’ordine pubblico o a norme imperative e non deve ledere diritti indisponibili.

Dopo il rilascio del nulla osta da parte del P.M., l’avvocato deve trasmettere, all’Ufficiale dello stato civile, entro 10 giorni copia autentica dell’accordo.

Esso deve essere trascritto dall’ufficiale dello stato civile e deve essere annotato sia nell’atto di matrimonio e sia negli atti di nascita dei coniugi. Tutti gli accordi presi in sede di negoziazione godono delle esenzioni previste per il divorzio.