La vita lavorativa di un avvocato medio è piena di adempimenti, di scadenze da rispettare e soprattutto implica il rispetto pedissequo della corretta procedura. In tema di notifiche, il Tribunale di Sulmona con un'ordinanza dell'8 giugno 2016, ha chiarito dei dettagli su una mancanza del professionista. Se quest'ultimo non ha provveduto a notificare la citazione ad un teste, il deposito di un certificato da parte del medico, attestante una situazione di impossibilità della persona del testimone a presentarsi fisicamente in udienza, può salvare dalla decadenza.
In modo più chiaro, si evidenzia che la mancata notifica non esplica sempre effetti negativi, in quanto può darsi luogo ad una situazione di sanatoria in virtù della dimostrazione della condizione di impedimento che ha colpito il teste, non consentendogli di poter presenziare nell'aula del tribunale per la relativa causa. Circa lala mancata presenza in udienza dell'avvocato per legittimo impedimento, l'orientamento prevalente è di opinione opposta.
Il caso: validità del certificato medico contro la mancata notifica
Nel caso di specie, la parte si era orientata verso le richieste di soluzioni più definitive, concentrandosi sulla domanda di decadenza dalla prova, eccependo la non esistenza del deposito della citazione.
Inoltre, eccepiva anche l'affermazione di eccezione di inammissibilità di un capitolo di prova, deducendo una potenziale dimostrazione della presenza di quei patti stipulati anteriormente alla stipula del contratto, con contenuto di natura diversa. Il giudice ha dato risposta, esercitando le sue funzioni, solo sulla possibilità di salvare dall'effetto della decadenza, attribuendo rilevanza decisiva a quel certificato medico volto appunto a giustificare la mancata presenza della persona indicata quale teste, a nulla rilevando il comportamento omissivo dell'avvocato.
Ci sono altre prassi operative che per quanto possibile cercano di salvareil modus operandi del legale, sia sotto il profilo strettamente inerente l'attività da lui posta materialmente in essere e sia nell'ipotesi dii attività riguardante la funzione dei magistrati.