Una relazione extraconiugalesenza rapporti sessuali, è idonea aviolare il dovere di fedeltàin casodi separazione? Per dare una risposta al quesito è intervenuta la Corte di cassazionecon lasentenza n. 8929/2013.
La Suprema Corte ha stabilito che è possibile la separazione con addebito anche in caso di tradimento platonico senza alcun rapporto fisico. E' sufficiente che il comportamento del coniuge che intrattiene una relazione con un terzo estraneo sia tale da ledere l'onore e il decoro del coniuge.L'infedeltà dunque può portare all'addebito dellaseparazione anche se la relazione amorosa è coltivata via internet o in modo virtuale.
Doveri del matrimonio
Tra gli obblighi nascenti dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 del codice civile visono il dovere di fedeltà, fisica e spirituale nonché la collaborazione e l'assistenza reciproca. Il dovere di fedeltà, sulla base di quanto statuito dalla Cassazione, viene dunque violato anche qualora uno dei coniugi intrattenga una relazione improntata unicamente su conversazioni telefoniche, chat o email particolarmente esplicite. Attenzione dunque ai social network come facebook e whatsapp sempre più di uso comune.
L'infedeltà che ai sensi dell'art. 151 del codice civile determina l'addebito della separazione viene intesa dunque ad ampio raggio.E' evidente la rilevanza di tutto ciò, visti gli effettisulla corresponsione degli alimenti e sull'eredità.
Si perde, infatti, la possibilità di divenire erede in caso di decesso del coniuge e di percepire gli assegni alimentari incaso di bisogno.
Conclusioni
In caso di separazione, l'addebito della responsabilità può essere attribuito al coniuge che per la sua condotta abbia leso la dignità del partner. Diventano quindi fondamentali le modalità esteriori di svolgimento della relazione e il contesto in cui essa si sviluppa, tale da suscitare il dubbio di un'infedeltà effettiva.
La relazione extraconiugale rende addebitabile la separazione non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando comporti offesa alla dignità e all'onore del partner.Anche questa, infatti, diviene un fatto che per la sua gravità è tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Secondo la Cassazione dunque, il pregiudizio alla dignità personale e la mancanza di rispetto del coniuge con offesa alla sua sensibilità sono gli elementi oggettivi sui quali determinare l'addebito.