La Costituzione italiana del 1947, all'articolo 29 comma 1, sancisce che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. Col passare degli anni però, lo stesso istituto ha preso forme e strade diverse, incluso il divorzio. Oggi, è possibile divorziare per moltissime ragioni. Anche per il mancato rapporto sessuale della coppia, quindi del cosiddetto matrimonio non consumato. Oppure, se uno dei partner cambia sess0. In entrambi i casi, sia per un rifiuto ad avere rapporti che a causa di un impedimento fisico di uno dei coniugi, la legge prevede il divorzio immediato.
Di conseguenza il giudice può annullare gli effetti civili del matrimonio, ma non quelli ecclesiastici. Facciamo ordine.
Il divorzio immediato
Nel caso in cui l'uomo soffra d'impotenza o tutti e due manifestino fondati blocchi psicologici si può chiedere al giudice lo scioglimento del matrimonio senza dover attendere alcuna tempistica in particolare. Come la stessa parola immediato suggerisce. Questi, trovando una ragionevole motivazione può soltanto annullare il matrimonio per quanto riguarda i diritti e i doveri civili. Se invece l'unione è stata celebrata in chiesa da un sacerdote, bisognerebbe recarsi presso il Tribunale Ecclesiastico o la Sacra Rota. In questo caso il matrimonio viene annullato anche se uno dei coniugi si rifiuta ad avere figli.
A tutto ciò, la parte difficile è dimostrare che il matrimonio non è stato veramente consumato.
Come di dimostra un matrimonio non consumato
Il matrimonio non consumato prevede due ipotesi: la completa assenza di rapporti sessuali e il cambio di gender di uno dei partner. La seconda alternativa è molto evidente, ma nella prima possono sorgere diverse controversie.
Una volta ci si arrivava vergini al matrimonio, quindi doveva essere molto facile decretare se fosse stato consumato o meno. Oggi, è altamente improbabile che la coppia non abbia avuto rapporti intimi ancora prima di convolare a nozze. Un altro modo per provare l'assenza di rapporti è dimostrare l'impotenza del marito. Ma non l'incapacità di procreare, giacché non prova che il matrimonio non sia stato consumato. Altre prove però, appartengono al mondo degli indizi o dei racconti. A meno che si trovino dei testimoni oculari.