Piergiorgio Welby e Eluana Englaro sono state le vittime eccellenti dei limiti della magistratura in relazione ai temi di "suicidio assistito" ed "eutanasia"(attiva e passiva). In Italia l'ultimo caso eclatante di suicidio assistito è stato quello di Fabiano Antoniani, meglio conosciuto come "dj Fabo", rimasto cieco e tetraplegico nel 2014 a seguito di un incidente d'auto. A volte la magistratura va a braccetto con le necessità della vita reale: si pensa che sia stato proprio grazie al caso di Fabo che si è arrivati a discutere questa problematica difficilissima e delicata anche in Parlamento.

Il 20 aprile scorso, quasi a due mesi di distanza dalla sua "morte assistita" in Svizzera, la Camera ha approvato il DDL sul testamento biologico.

Il Disegno di Legge sul testamento biologico in Italia e in Europa

Il 20 aprile sono 8 gli articoli approvati per la prima volta in Italia in merito al dopo-vita e al suicidio assistito. In Italia, in attesa del vaglio del Senato, sono vietati sia la morte assistita, che l'eutanasia (attiva e passiva). Anche in merito a questo, l'Europa è più avanti. La Svizzera acconsente ogni forma di "buona morte"; il Belgio la assicura anche ai minori, se la malattia è terminale, ma con l'autorizzazione dei genitori; la Germania, consente tanto il suicidio passivo che l'eutanasia passiva, mette però dei limiti a quella attiva.

I primi due articoli del DDL

E' molto interessante prendere in esame i primi due articoli approvati sul testamento biologico. Fanno leva sugli articoli 2,13 e 32 della Costituzione, ma anche su alcuni capisaldi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: l'articolo 1, 2 e 3. Che trattano rispettivamente il diritto alla dignità dell'uomo, quello alla vita e all'integrità della persona. Nello specifico, il primo degli 8 approvati alla Camera, disciplina il "consenso" del paziente alle cure. Nella pratica, stabilisce che non è consentito il trattamento sanitario, senza la volontà del paziente. Si sancisce poi il diritto del paziente all'informazione: in merito alla diagnosi, alla prognosi e ai benefici/rischi dei trattamenti sanitari sul suo corpo.

Se il primo articolo è importante perché dispone che il malato possa "rifiutare gli accertamenti diagnostici o i trattamenti sanitari", regolamenta però anche lo status de medico. Che, se da un lato "deve rispettare la volontà del suo assistito"(rinuncia/rifiuto del trattamento), dall'altra, "è esonerato tuttavia dalle responsabilità civili e penali." L'articolo 2 è altrettanto decisivo, perché regolamenta la "terapia del dolore." Vieta di fatto l'accanimento terapeutico e tutela la dignità della persona nelle sue fasi terminali.

Mobilitazione a maggio dell'Associazione Luca Coscioni

Luca Cappato, attualmente indagato dopo la sua autodenuncia per aver aiutato dj Fabio, ha promesso per le prime due settimane di maggio una grande mobilitazione nazionale.

L'auspicio è che la legge approvata alla Camera lo sia presto anche in Senato. L'associazione di cui è tesoriere, nei particolari chiede:

  • che sia eliminato il rimando alla "deontologia professionale", come alibi per giustificare il mancato adempimento della volontà dei malati da parte dei medici;
  • che si bypassi la stessa burocrazia, responsabile di ritardi nell'attuazione delle leggi(come il cavillo che prevede che sia lo stesso paziente a scrivere le sue ultime volontà,o che sia lui personalmente a consegnarle all'"ufficio dello stato civile del comune di residenza.");
  • che si stabilisca in modo chiaro e valido per sempre che la volontà del malato è superiore a quella del medico, quando decide, in condizioni terminali o degenerative gravi, di porre fine alla propria vita.