Ogni avvocato si è trovato almeno una volta a dover affrontare il dilemma "ricorso o non ricorso", di fronte ad una multa illegittima (violazione del CdS) sottoposta alla sua attenzione, specie se di modesto importo, in virtù dei relativi costi (euro 43 per contributo unificato) per la proposizione dello stesso. La causa di questa indecisione è spesso dettata dalla previsione della possibile statuizione dei giudici di pace che, il più delle volte, pur accogliendo il ricorso ed annullando il verbale, compensano le spese di giudizio. In tal caso il legale si ritrova ad aver anticipato il lavoro (e spesso anche i soldi), per poi non ottenere alcuna soddisfazione dall'esito del procedimento.

Se da un lato, infatti, il ricorrente evita di pagare la multa annullata, dall'altro deve comunque versare le spese del contributo unificato e (almeno in teoria) quelle legali: quindi un'evidente sostanziale sconfitta per la tasca del ricorrente.

L'appello avverso la sentenza che compensa le spese legali

Ebbene, da oggi si è aperto un nuovo spiraglio, grazie alla sentenza in commento n. 5493/17 emessa dal Tribunale di Napoli in sede di appello avverso la sentenza del giudice di pace. Il giudice di appello ha riformato la sentenza nella parte in cui aveva compensato le spese di lite, pur annullando il verbale illegittimo emesso dalla PM del Comune di Napoli. Il giudice di pace, quindi, aveva omesso di considerare il disposto di cui agli artt.

91 e 92 c.p.c.

L’appello avverso la sentenza è stato impostato e finalizzato proprio alla riforma della sentenza nella parte relativa alla compensazione (non motivata) delle spese. L’avvocato, stavolta, è andato fino in fondo, ed ha preteso l'esatta applicazione della legge finora mai seriamente attuata in tema di liquidazione delle spese nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa.

In effetti, l’art. 91 c.p.c. sancisce il principio secondo cui il costo del giudizio deve gravare sul soccombente e, solo in caso di giusti motivi, il giudice può compensarle come previsto dal successivo art. 92, purché vi sia una adeguata motivazione (art. 111 co. VI Cost.).

La condanna dell’ente alla rifusione delle spese legali

La sentenza si pone in linea con il precedente della cassazione dell'1 aprile 2016 (sentenza n. 8961/2016). Sulla scia di tale decisione, la 10^ sez. del Tribunale di Napoli, in sede di gravame, ha statuito che il giudice di primo grado ha errato nel disapplicare le disposizioni processuali relative alla condanna alle spese, che vanno senz'altro poste a carico della parte soccombente, in assenza di adeguata motivazione. In altre parole, la sentenza condanna una prassi ormai diffusa tra i giudici di pace, secondo la quale sembrerebbe più opportuno annullare il verbale compensando le spese, piuttosto che condannare l’ente al rimborso delle stesse.

È vero che molto spesso le multe vengono annullate per vizi meramente formali, ma ciò costituisce pur sempre una violazione di legge e, pertanto, in conseguenza dell’annullamento del verbale, non può che discenderne anche la condanna alle spese di giudizio. Oltretutto, la compensazione dei costi dovrebbe essere adeguatamente motivata, circostanza che nel caso di specie è mancata.

Il Comune di Napoli è stato quindi condannato al pagamento delle spese legali di primo grado e di quelle di appello, insomma una doppia vittoria per l’audace avvocato e per il fortunato ricorrente.

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