La Corte d’appello minorile dell’Aquila ha depositato le motivazioni della sentenza relativa all’omicidio di Christopher Thomas Luciani, noto come Crox, un sedicenne ucciso il 23 giugno 2024 nel parco Baden Powell di Pescara. La vittima è stata colpita da 25 coltellate. I giudici hanno deciso di escludere l’aggravante della crudeltà, inizialmente contestata nel capo d’imputazione. Tale aggravante era stata richiesta a causa del numero elevato di coltellate inferte, dei calci al volto e degli sputi rivolti alla vittima, ormai inerme. La Corte ha ritenuto che questi atti, nella fattispecie concreta, non configurino sevizie o crudeltà.

In primo grado, con rito abbreviato, uno degli imputati, figlio di un’avvocata pescarese, era stato condannato a diciannove anni, quattro mesi e dieci giorni di reclusione. Il secondo imputato, figlio di un carabiniere, aveva ricevuto una condanna a sedici anni. In appello, la Corte ha rideterminato le pene, fissandole rispettivamente a sedici anni per il primo e quattordici anni per il secondo. È stata confermata l’aggravante dei motivi futili e abbietti, mentre è stata esclusa quella della crudeltà, come spiegato nelle motivazioni della sentenza depositate il 24 febbraio 2026.

Esclusione dell’aggravante della crudeltà

La Corte ha argomentato che le sevizie implicano azioni studiate, finalizzate a infliggere sofferenze fisiche aggiuntive e gratuite.

La crudeltà, invece, si configura quando gli atti eccedono la normalità causale e dimostrano un’efferatezza autonoma. Nel caso specifico dell’omicidio di Crox, l’aggressione è stata descritta come compiuta con estrema rapidità e rabbia, in uno stato di concitazione parossistica. Non è stato ravvisato un proposito efferato, ma piuttosto una condizione di perturbata impulsività, legata a una personalità antisociale e instabile, come emerso dalle perizie disposte. Il calcio al volto e gli sputi, sebbene atti riprovevoli, sono stati interpretati non come espressione di crudeltà, ma come manifestazioni di tale condizione psicologica.

Contesto giuridico dell’aggravante

L’articolo 61, numero 4, del codice penale italiano prevede l’aggravante per chi ha adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone.

La dottrina e la giurisprudenza distinguono le sevizie come atti pianificati e gratuiti, volti a infliggere sofferenze fisiche aggiuntive. La crudeltà, invece, si riferisce a sofferenze morali o fisiche non necessarie, che rivelano una personalità priva di umanità. La mera reiterazione di colpi o la violenza esercitata non sono sufficienti a integrare l’aggravante se non si dimostra una volontà sadica o gratuita di infliggere sofferenza.

La Corte di Cassazione ha specificato che l’aggravante della crudeltà richiede la prova di una volontà autonoma e superflua di infliggere sofferenze. Non è sufficiente la mera reiterazione dei colpi se questa è funzionale alla consumazione del reato. La distinzione tra sevizie e crudeltà non è qualitativa, ma piuttosto quantitativa: la crudeltà non raggiunge il grado di efferatezza delle sevizie, ma implica comunque un quid pluris rispetto al normale svolgimento del reato.