Il bollo auto è sicuramente una delle tasse più odiate dalla popolazione italiana. Molti gradirebbero non pagarlo. E di fatto, alcuni, sfidando la legge, non lo pagano affatto. C'è da dire che è anche per questi motivi cke l'Europa sta pensando di introdurre il bollo auto europeo tarato sui chilometri percorsi e sulla capacità di inquinamento dei veicoli. D'altra parte, fintanto che questa riforma non entrerà pienamente in vigore sarà obbligatorio continuare a pagare il bollo. Anche se nulla toglie che si possano sfruttare tutte le possibili vie legali per pagare di meno o non pagare affatto la tassa di possesso dell'autoveicolo.
Ecco, quindi, che determinate categorie di soggetti, come i disabili, possono usufruire della esenzione totale se rispettano determinati requisiti di cui stiamo per dare conto. Nello stesso tempo, occorre conoscere le sanzioni e i costi a cui si va incontro nel caso si paghi in ritardo il bollo auto.
I requisiti per l'esenzione dal pagamento del bollo
In linea generale va detto che può usufruire dell'esenzione chi beneficia della Legge 104. Occorre, però, precisare che la persona disabile deve, nello stesso tempo, essere munita di uno speciale tesserino rilasciato dalla Pubblica Amministrazione competente che attesti il suo stato di invalidità, anche temporanea, in maniera ufficiale. Il rilascio del tesserino non da, automaticamente, diritto all'esenzione.
Ma attesta solo il tipo di invalidità da cui il soggetto è affetto. Se si tratta di persone sorde o non vedenti o con particolari handicap mentali o fisici che limitino fortemente le sue capacità motorie e di deambulazione allora si ha diritto alll'esenzione totale.
L'esenzione totale dal pagamento del bollo auto può essere riconosciuta anche ai familiari del disabile, purché questi ultimi possano dimostrare che il soggetto disabile sia totalmente a loro carico e non possegga un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro. Come specifica, però, il sito dell'AdnKronos, in questo caso vi sono dei limiti anche sulla potenza dei veicoli esentati. Questi non possono superare i 2000 cc per le motorizzazioni a benzina e i 2800 cc per le motorizzazioni diesel.
La richiesta di esenzione va, ovviamente, inoltrata all'Agenzia delle Entrate almeno 90 giorni prima della scadenza del bollo. L'esenzione rimarrà valida fino a quando non dovesse esserci un cambiamento dei requisiti ricihesti sia da parte dell'Agenzia delle Entrate sia da parte del beneficiario. In quest'ultimo caso ogni cambiamento deve essere, obbligatoriamente, comunicato all'amministrazione finanziaria pena il pagamento di sanzioni. Lo stesso dicasi se il mezzo dovesse essere oggetto di vendita.
Le sanzioni in caso di ritardato pagamento
Se non si rientra nei casi sopra descritti si è tenuti al pagamento del bollo auto. Di conseguenza, ricordando che, fino ad oggi, il nostro ordinamento giuridico qualifica il bollo auto come una tassa di possesso e non di circolazione va tenuto presente che è possibile pagarlo, senza incorrere in sanzioni aggiuntive, fino alla fine del primo mese successivo alla data di scadenza.
Di conseguenza, se il bollo scade a luglio 2018 si avrà tempo fino al 31 agosto 2018 per effettuare il pagamento senza incorrere in penali. Quest'ultime scatteranno automaticamente solo dal giorno successivo.
Se si dimentica di pagare il bollo 2018 e sono passati anche i termini di cui si è detto sopra, da quest'anno è possibile ricorrere alla procedura del ravvedimento operoso che consente di saldare il dovuto, con l'aggiunta di una sanzione accessoria di importo minimo, entro 12 mesi dalla scadenza di pagamento originaria. Se si dovesse far passare anche questo periodo senza procedere al saldo le sanzioni e gli interessi dovuti saranno più p'esanti e proporzionati al tempo del ritardato pagamento.
Andando nello specifico, la normativa fiscale del ravvedimento operoso prevede che se il pagamento avviente entro 15 giorni dalla data di scadenza si pèagherà lo 0,1% dell'importo per ogni giorno di ritardo. Dopo le 2 settimane e fino allo spirare del 30° giorno iniziano a decorrere anche gli interessi di mora. Infatti dovrà essere versato l'1,50% del bollo più lo 0,3% di interessi per ogni giorno di ritardo. Dal 31° giorno e fino al 90° la percentuale sull'importo del bollo aumenta all'1,67% più gli interessi di mora che differiscono da Regione a Regione. Infine dal 91° giorno di ritardo e entro un anno la sanzione sull'importo del bollo è elevata al 3,75% più gli interessi di mora, ovviamente.
Superato l'anno non sarà possibile usufruire più della procedura del ravvedimento operoso e le sanzioni potrebbero andare, a seconda delle disposizioni delle singole Regioni, da un minimo dell'1% ad un massimo del 15%. Ovviamente, il contribuente vedrà recapitarsi una cartella esattoriale.