L’indennità una tantum è riservata ai collaboratori a progetto chehanno cessato il rapporto con il committente per fine mandato e ai quali non èstato rinnovato il contratto. Icollaboratori disoccupati devono essere rimasti senza contratto di impiego per almeno due mesi. Scaduto questo termineminimo di “ininterrotta disoccupazione”, il collaboratore ha 30 giorni di tempo per presentare la relativa documentazione all’INPS ed inoltrare la domanda. Per accedere a questa indennità è necessario aver maturato alcunirequisiti di tipo reddituale e contributivo.
La normativa in vigore fino aldicembre 2012 e, dunque applicabile a coloro che hanno maturato il dirittoentro tale periodo, prevede che debbanoessere rispettate congiuntamente alcune condizioni. Il collaboratore deve averlavorato, nell’ultimo contratto aprogetto, in regime di monocommittenza,il reddito lordo complessivo conseguito nell’anno passato non deve aver superato i 20.000 euro e non deve essereinferiore ai 5.000 euro (nell’attuale Riforma Fornero manca invece il riferimento al limite minimo). Pressola Gestione Separata devono risultare accreditate almeno una mensilità e 3 contributi mensili (saliti a 4 nella Riforma).
L’indennità, per gli anni2010-2011, era pari al 30% del redditodi lavoro percepito nell’anno precedente fino ad un massimo di 4.000 euro.
LaRiforma del Governo Monti, prevede un calcolo dell’indennità differente, un po’ più complesso, che si basa sul 5%del minimale annuo di reddito, e permette di ottenere una somma massima di 6.000euro per 6 mesi di lavoro. L’importo da considerare nel periodo di transizione,2013-2015, dal vecchio al nuovo Sistema elaborato nella Riforma, viene elevatodal 5% al 7% del minimale annuo.
L’indennità verrà corrisposta inun'unica soluzione nel caso di importi uguali o inferiori a 1.000 euro, mentrela liquidazione avverrà in rate mensili da circa 1.000 euro qualora l’importodovesse essere più elevato.